LEGGE REGIONALE 11 marzo 1987, n. 8
INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRITURISMO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 1987
Art. 10
Determinazione delle tariffe
1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno gli interessati devono presentare al Comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno in corso.
2. L'elenco di tali tariffe deve essere comunicato alle rispettive Province, al Circondario di Rimini, alle Comunità montane e alla Regione.
3. Se dopo il primo anno di esercizio gli interessati non presentano le dichiarazioni di cui al primo comma, si intendono confermate le tariffe comunicate per l'anno precedente.