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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1987, n. 8

INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRITURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 1987

Art. 12
1. Interventi per il recupero del patrimonio edilizio ai fini dell'esercizio delle attività agrituristiche sono definiti alla lettera b) dell'art. 31 della Legge 5 dicembre 1978, n 457 Sito esterno, e devono comunque essere conformi alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici.
2. I restauri devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

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