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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1987, n. 8

INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRITURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 1987

Art. 14
Incentivi agli imprenditori agricoli e alle iniziative collegate con l'agriturismo
1. Per gli interventi di recupero edilizio di cui al programma agrituristico regionale previsto all'art. 3, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammessa nelle zone di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/ 268/ CEE del 28 aprile 1975 e nelle zone collinari delimitate dalla Regione ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno. Nelle altre zone possono essere concessi contributi sino al 40% della spesa ammessa. In alternativa possono essere concessi contributi in conto interessi sui mutui di miglioramento fondiario della durata massima di anni 10, pari alla differenza fra le rate di ammortamento calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito e le rate di ammortamento calcolate ai tassi agevolati determinati secondo le modalità di cui all'art. 43 della LR 20 aprile 1979, n. 10.
2. Possono inoltre essere concessi contributi in conto capitale per l'arredamento di ogni vano utile e per un massimo di quattro, nelle misure stabilite dal primo comma e comunque per un importo non superiore a Lire 700.000 a vano.
3. Per la sistemazione degli spazi aperti destinati alla sosta dei capeggiatori, potranno essere concessi contributi in canto capitale nelle misure stabilite dal primo comma.
4. Il programma di cui all'art. 3 individua le iniziative che favoriscono l'agriturismo e gli interventi straordinari volti al recupero ed al consolidamento di zone di particolare interesse agrituristico e che potranno essere ammesse a contributo nelle misure stabilite dal primo comma.

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