LEGGE REGIONALE 11 marzo 1987, n. 8
INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRITURISMO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 1987
Art. 16
Deleghe di funzioni amministrative
1. Le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui all'art. 14, sono delegate alle Comunità montane, al Comitato circondariale di Rimini e, per il restante territorio, alle Province nel rispetto delle disposizioni di cui alla LR 27 agosto 1983, n. 34.