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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1987, n. 8

INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRITURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 1987

Art. 8
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione è sospesa dal Sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di giorni 10 per violazione dell'obbligo di cui alla lett. a) dell'art. 7 e per un periodo massimo di giorni 30 per violazione degli obblighi di cui alla lett. b) e alla lett. c) dello stesso art. 7.
2. L'autorizzazione è definitivamente revocata dal Sindaco qualora si accerti che l'interessato:
a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione per l'inizio dell'attività stessa, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno;
b) abbia perduto i requisiti di cui al primo comma dell' art. 2 ed all'art. 6 della Legge 5 dicembre 1985, n 730 Sito esterno;
c) abbia subito nel corso dell'anno solare più sospensioni, di cui al primo comma, per complessivi 90 giorni.
3. La revoca deve essere comunicata tempestivamente alla Commissione regionale di cui all'art. 9.

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