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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1987, n. 8

INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRITURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 1987

Art. 11
Definizione delle strutture ricettive agrituristiche e loro utilizzazione
1. Sono considerate strutture agrituristiche:
a) le camere ammobiliate facenti parte degli edifici insistenti sul fondo per una capacità ricettiva complessiva fino ad un massimo di otto posti - letto;
b) le camere ammobiliate, per una capacità ricettiva complessiva fino ad un massimo di otto posti - letto, facenti parte degli edifici esistenti nei borghi o nei centri abitati destinati ad abitazione dell'imprenditore agricolo che svolge la sua attività in un fondo privo di fabbricati sino nel medesimo comune o in un comune limitrofo, limitatamente ai Comuni per i quali detta facoltà è esplicitamente prevista nei programmi di cui all' art. 3;
c) le piazzole per i campeggiatori fino ad un massimo di cinque;
d) i locali comuni di soggiorno e di ricreazione;
e) le zone alberate e le radure destinate ad attività di tempo libero;
f) le attrezzature ricreative. Sito esterno
2. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto della Legge 5 dicembre 1985, n. 730 Sito esterno, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.
3. L'ospitalità è stagionale quando non superi un periodo massimo di mesi 6. Tale periodo può essere suddiviso in più periodi durante l'anno solare. La durata dell'ospitalità e l'eventuale suddivisione in periodi vanno indicate nella domanda di iscrizione all'elenco regionale e nella richiesta al Sindaco di autorizzazione allo svolgimento delle attività. Il numero dei posti - letto e delle piazzole da campeggio di cui alle lettere a) e c) del primo comma può essere elevato fino al raddoppio (posti - letto 16, piazzole 10) su autorizzazione del Sindaco del Comune interessato, quando l'azienda agricola è costituita da più fondi rustici attrezzati.

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