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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1987, n. 8

INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRITURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 1987

Art. 15
Vincoli di gestione e di destinazione - Revoca del contributo
1. Il soggetto che ha beneficiato dei contributi regionali ha l'obbligo dell'esercizio dell'attività agrituristica e dell' utilizzo a tale scopo degli ambienti ristrutturati, i quali pertanto sono vincolati all'uso agrituristico per un periodo di 10 anni.
2. I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare un atto unilaterale d'obbligo nel quale si impegnano, per sè e per gli aventi causa, al mantenimento della destinazione degli immobili e degli allestimenti vincolati. Qualora, dopo almeno 5 anni di esercizio dell'attività agrituristica, si accerti l'impossibilità o la non convenienza al mantenimento della suddetta destinazione, si procederà alla revoca del contributo e al conseguente recupero della somma erogata, proporzionalmente ridotta in base al periodo di effettivo mantenimento della destinazione vincolata.
3. Gli enti delegati di cui all'art. 16 disporranno la revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente erogate:
a) quando l'iniziativa non viene portata a termine nel periodo indicato nell'atto di concessio, salvo proroga motivata;
b) qualora venga mutata la destinazione dell'immobile prima che sia trascorso il periodo di 10 anni previsto al primo comma.

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