LEGGE REGIONALE 11 marzo 1987, n. 8
INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRITURISMO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 1987
Art. 17
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dalla presente legge si farà fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1987 e successivi, la cui copertura sarà assicurata nell'ambito delle entrate previste dal bilancio stesso.