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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1987, n. 8

INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRITURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 1987

Art. 2
Promozione dell'orfferta agrituristica
1. La Regione incentiva e coordina i progetti di promozione dell'offerta agrituristica elaborati dalle associazioni e dalle organizzazioni agrituristiche operanti a livello regionale.
2. La Regione, sentito le Province, il Circondario di Rimini e le Comunità montane, approva un programma regionale di promozione dell'offerta agrituristica.
3. La Regione concede contributi fino ad un massimo dell'80% della spesa ammissibile per le iniziative di carattere generale previste nel programma regionale contributi fino ad un massimo del 40% della spesa ammissibile per le altre iniziative inserite nel programma stesso.

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