LEGGE REGIONALE 11 marzo 1987, n. 8
INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRITURISMO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 1987
Art. 3
Programma agrituristico regionale
1. La Regione, per l'assolvimento dei fini di cui all'art. 10 della Legge 5 dicembre 1985, n. 730 , redige un programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.
2. Il programma può altresì tenere conto delle aziende che si caratterizzano per la valorizzazione die prodotti tipici e applicano tecniche agronomiche tese alla salvaguardia dell'ambiente.
3. Il prrgramma stabilisce gli obiettivi da raggiungere, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e fissa gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative.
4. Il programma è approvato dal Consiglio regionale con le modalità e le procedure previste dall'art. 10 della Legge 5 dicembre 1985, n. 730 .