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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1987, n. 8

INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRITURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 1987

Art. 4
Formazione professionale
1. L'assessorato regionale preposto alla formazione professionale, sentiti gli assessori preposti all'agricoltura, al turismo ed all'ambiente, promuove e coordina iniziative formative rivolte agli operatori agrituristici; tali interventi vengono programmati dalle Amministrazioni provinciali e dal Circondario di Rimini in relazione al fabbisogno emergente a livello locale e sono inseriti nell'ambito dei piani provinciali di formazione professionale.
2. Dette iniziative verranno gestite dagli Enti o dagli Organismi di formazione professionale operanti a livello provinciale nonchè dai Centri pubblici di formazione professionale o dalle Comunità montane, in collaborazione con le organizzazioni agrituristiche operanti nella regione e con le organizzazioni professionali agricole, cooperative e sindacali.

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