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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1987, n. 8

INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRITURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 1987

Art. 5
Disciplina amministrativa
1. Secondo le indicazioni dell'art. 7 della Legge 5 dicembre 1985, n. 730 Sito esterno, i soggetti che intendono svolgere attività agrituristiche devono presentare al Comune ove è sita l'azienda apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, delle capacità ricettive, dei periodi esercizio di attività, delle tariffe che si intendono praticare nell'anno in corso.
2. La domanda deve essere corredata da:
a) idonea documentazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 e all'art. 92 del TU delle leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, e all'art. 5 della Legge 9 febbraio 1963, n. 59 Sito esterno;
b) copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che eserciteranno l'attività;
c) parere favorevole della competente autorità sanitaria relativo ai locali da utilizzare per l'attività;
d) certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 9.
3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge l'utilizzo, nelle insegne, nel materiale illustrativo e pubblicitario ed in ogni altra forma di comunicazione al pubblico, delle espressioni " esercizio agrituristico ", " operatore agrituristico ", " locale agrituristico ", " agritur " e " turismo verde ". è riservato a coloro ai quali sia stata rilasciata l'autorizzazione prevista dalla presente legge e alle rispettive organizzazioni.

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