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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1987, n. 8

INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRITURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 1987

Art. 6
Autorizzazione comunale
1. Il Sindaco provvede sulle domande di cui all'art. 5 entro 90 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine senza riscontro, la domanda si intende accolta.
2. In caso di accoglimento della domanda, anche in virtù della scadenza senza pronuncia del termine di 90 giorni, il Sindaco rilascia una autorizzazione che abilita allo svolgimento delle attività nel rispetto die limiti delle modalità stabilite con l'autorizzazione stessa.
3. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.
4. Al provvedimento di autorizzazione si applicano il quarto comma e quinto comma dell'art. 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno. Non si applicano le disposizioni di cui alla Legge 16 giugno 1939, n. 1111 Sito esterno.

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