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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1987, n. 8

INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRITURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 1987

Art. 7
Obblighi amministrativi
1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristiche ha l'obbligo di:
a) esporre al pubblico l'autorizzazione di cui all'art. 6;
b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa, nonchè le tariffe determinate ai sensi dell' art. 10;
c) tenere un registro contenente le generalità delle persone alloggiate, comunicandone l'arrivo e la partenza alla locale autorità di pubblica sicurezza mediante la consegna di appositi modelli che saranno concordati con le stesse autorità.

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