LEGGE REGIONALE 11 marzo 1987, n. 8
INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRITURISMO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 1987
Art. 9
Elenco e Commissione regionale
1. Presso la Regione è istituito un elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche.
2. L'elenco è tenuto da una Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, che è così formata:
a) dagli assessori regionali all'agricoltura, al turismo, all'urbanistica e all'ambiente, o dai loro delegati;
b) da 3 rappresentanti delle associazioni agrituristiche operanti nella regione;
c) da 3 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
d) da 1 rappresentante delle organizzazioni cooperative.
3. Presiede la Commissione l'assesore regionale all'agricoltura o un suo delegato.
4. La Commissione resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio regionale.
5. L'iscrizione in detto elenco, che rappresenta condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche, è negata a coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 6 della Legge 5 dicembre 1985, n. 730 . Per l'ottenimento dell'iscrizione nell'elenco dovrà essere rivolta domanda alla Regione Emilia - Romagna - Commissione per l'agriturismo.