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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1987, n. 8

INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRITURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 1987

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Obiettivi della legge
1. La Regione Emilia - Romagna, in armonia con la Legge 5 dicembre 1985, n. 730 Sito esterno, concernente "Disciplina dell'agriturismo", promuove ed incentiva lo sviluppo delle attività agrituristiche al fine di favorire:
a) la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali;
b) il recupero del patrimonio rurale naturale e edilizio ai fini turistici;
c) la conservazione e la tutela dell'ambiente;
d) la valorizzazione dei prodotti tipi del mondo rurale;
f) lo sviluppo del turismo sociale e giovanile nelle zone rurali;
g) i rapporti tra la città e la campagna.
2. Per la realizzazione di tali obiettivi la Regione Emilia - Romagna:
a) sostiene iniziative volte alla formazione professionale degli operatori agrituristici;
b) favorisce la promozione dell'orfferta agrituristica;
c) concede contributi agli imprenditori agricoli che intendono svolgere attività agrituristiche;
d) finanzia interventi straordinari volti al recupero ed al consolidamento di zone di particolare interesse agrituristico.
Art. 2
Promozione dell'orfferta agrituristica
1. La Regione incentiva e coordina i progetti di promozione dell'offerta agrituristica elaborati dalle associazioni e dalle organizzazioni agrituristiche operanti a livello regionale.
2. La Regione, sentito le Province, il Circondario di Rimini e le Comunità montane, approva un programma regionale di promozione dell'offerta agrituristica.
3. La Regione concede contributi fino ad un massimo dell'80% della spesa ammissibile per le iniziative di carattere generale previste nel programma regionale contributi fino ad un massimo del 40% della spesa ammissibile per le altre iniziative inserite nel programma stesso.
Art. 3
Programma agrituristico regionale
1. La Regione, per l'assolvimento dei fini di cui all'art. 10 della Legge 5 dicembre 1985, n. 730 Sito esterno, redige un programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.
2. Il programma può altresì tenere conto delle aziende che si caratterizzano per la valorizzazione die prodotti tipici e applicano tecniche agronomiche tese alla salvaguardia dell'ambiente.
3. Il prrgramma stabilisce gli obiettivi da raggiungere, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e fissa gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative.
4. Il programma è approvato dal Consiglio regionale con le modalità e le procedure previste dall'art. 10 della Legge 5 dicembre 1985, n. 730 Sito esterno.
Art. 4
Formazione professionale
1. L'assessorato regionale preposto alla formazione professionale, sentiti gli assessori preposti all'agricoltura, al turismo ed all'ambiente, promuove e coordina iniziative formative rivolte agli operatori agrituristici; tali interventi vengono programmati dalle Amministrazioni provinciali e dal Circondario di Rimini in relazione al fabbisogno emergente a livello locale e sono inseriti nell'ambito dei piani provinciali di formazione professionale.
2. Dette iniziative verranno gestite dagli Enti o dagli Organismi di formazione professionale operanti a livello provinciale nonchè dai Centri pubblici di formazione professionale o dalle Comunità montane, in collaborazione con le organizzazioni agrituristiche operanti nella regione e con le organizzazioni professionali agricole, cooperative e sindacali.
Art. 5
Disciplina amministrativa
1. Secondo le indicazioni dell'art. 7 della Legge 5 dicembre 1985, n. 730 Sito esterno, i soggetti che intendono svolgere attività agrituristiche devono presentare al Comune ove è sita l'azienda apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, delle capacità ricettive, dei periodi esercizio di attività, delle tariffe che si intendono praticare nell'anno in corso.
2. La domanda deve essere corredata da:
a) idonea documentazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 e all'art. 92 del TU delle leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, e all'art. 5 della Legge 9 febbraio 1963, n. 59 Sito esterno;
b) copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che eserciteranno l'attività;
c) parere favorevole della competente autorità sanitaria relativo ai locali da utilizzare per l'attività;
d) certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 9.
3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge l'utilizzo, nelle insegne, nel materiale illustrativo e pubblicitario ed in ogni altra forma di comunicazione al pubblico, delle espressioni " esercizio agrituristico ", " operatore agrituristico ", " locale agrituristico ", " agritur " e " turismo verde ". è riservato a coloro ai quali sia stata rilasciata l'autorizzazione prevista dalla presente legge e alle rispettive organizzazioni.
Art. 6
Autorizzazione comunale
1. Il Sindaco provvede sulle domande di cui all'art. 5 entro 90 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine senza riscontro, la domanda si intende accolta.
2. In caso di accoglimento della domanda, anche in virtù della scadenza senza pronuncia del termine di 90 giorni, il Sindaco rilascia una autorizzazione che abilita allo svolgimento delle attività nel rispetto die limiti delle modalità stabilite con l'autorizzazione stessa.
3. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.
4. Al provvedimento di autorizzazione si applicano il quarto comma e quinto comma dell'art. 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno. Non si applicano le disposizioni di cui alla Legge 16 giugno 1939, n. 1111 Sito esterno.
Art. 7
Obblighi amministrativi
1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristiche ha l'obbligo di:
a) esporre al pubblico l'autorizzazione di cui all'art. 6;
b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa, nonchè le tariffe determinate ai sensi dell' art. 10;
c) tenere un registro contenente le generalità delle persone alloggiate, comunicandone l'arrivo e la partenza alla locale autorità di pubblica sicurezza mediante la consegna di appositi modelli che saranno concordati con le stesse autorità.
Art. 8
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione è sospesa dal Sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di giorni 10 per violazione dell'obbligo di cui alla lett. a) dell'art. 7 e per un periodo massimo di giorni 30 per violazione degli obblighi di cui alla lett. b) e alla lett. c) dello stesso art. 7.
2. L'autorizzazione è definitivamente revocata dal Sindaco qualora si accerti che l'interessato:
a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione per l'inizio dell'attività stessa, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno;
b) abbia perduto i requisiti di cui al primo comma dell' art. 2 ed all'art. 6 della Legge 5 dicembre 1985, n 730 Sito esterno;
c) abbia subito nel corso dell'anno solare più sospensioni, di cui al primo comma, per complessivi 90 giorni.
3. La revoca deve essere comunicata tempestivamente alla Commissione regionale di cui all'art. 9.
Art. 9
Elenco e Commissione regionale
1. Presso la Regione è istituito un elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche.
2. L'elenco è tenuto da una Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, che è così formata:
a) dagli assessori regionali all'agricoltura, al turismo, all'urbanistica e all'ambiente, o dai loro delegati;
b) da 3 rappresentanti delle associazioni agrituristiche operanti nella regione;
c) da 3 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
d) da 1 rappresentante delle organizzazioni cooperative.
3. Presiede la Commissione l'assesore regionale all'agricoltura o un suo delegato.
4. La Commissione resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio regionale.
5. L'iscrizione in detto elenco, che rappresenta condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche, è negata a coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 6 della Legge 5 dicembre 1985, n. 730 Sito esterno. Per l'ottenimento dell'iscrizione nell'elenco dovrà essere rivolta domanda alla Regione Emilia - Romagna - Commissione per l'agriturismo.
Art. 10
Determinazione delle tariffe
1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno gli interessati devono presentare al Comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno in corso.
2. L'elenco di tali tariffe deve essere comunicato alle rispettive Province, al Circondario di Rimini, alle Comunità montane e alla Regione.
3. Se dopo il primo anno di esercizio gli interessati non presentano le dichiarazioni di cui al primo comma, si intendono confermate le tariffe comunicate per l'anno precedente.
Art. 11
Definizione delle strutture ricettive agrituristiche e loro utilizzazione
1. Sono considerate strutture agrituristiche:
a) le camere ammobiliate facenti parte degli edifici insistenti sul fondo per una capacità ricettiva complessiva fino ad un massimo di otto posti - letto;
b) le camere ammobiliate, per una capacità ricettiva complessiva fino ad un massimo di otto posti - letto, facenti parte degli edifici esistenti nei borghi o nei centri abitati destinati ad abitazione dell'imprenditore agricolo che svolge la sua attività in un fondo privo di fabbricati sino nel medesimo comune o in un comune limitrofo, limitatamente ai Comuni per i quali detta facoltà è esplicitamente prevista nei programmi di cui all' art. 3;
c) le piazzole per i campeggiatori fino ad un massimo di cinque;
d) i locali comuni di soggiorno e di ricreazione;
e) le zone alberate e le radure destinate ad attività di tempo libero;
f) le attrezzature ricreative. Sito esterno
2. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto della Legge 5 dicembre 1985, n. 730 Sito esterno, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.
3. L'ospitalità è stagionale quando non superi un periodo massimo di mesi 6. Tale periodo può essere suddiviso in più periodi durante l'anno solare. La durata dell'ospitalità e l'eventuale suddivisione in periodi vanno indicate nella domanda di iscrizione all'elenco regionale e nella richiesta al Sindaco di autorizzazione allo svolgimento delle attività. Il numero dei posti - letto e delle piazzole da campeggio di cui alle lettere a) e c) del primo comma può essere elevato fino al raddoppio (posti - letto 16, piazzole 10) su autorizzazione del Sindaco del Comune interessato, quando l'azienda agricola è costituita da più fondi rustici attrezzati.
Art. 12
1. Interventi per il recupero del patrimonio edilizio ai fini dell'esercizio delle attività agrituristiche sono definiti alla lettera b) dell'art. 31 della Legge 5 dicembre 1978, n 457 Sito esterno, e devono comunque essere conformi alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici.
2. I restauri devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.
Art. 13
Requisiti igienico - sanitari
1. Per quanto attiene i requisiti igienico - sanitari degli edifici destinati alla ricettività agrituristica e degli spazi aperti destinati ai campeggiatori, nonchè la produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande, si richiamano le disposizioni legislative ed i regolamenti vigenti in materia.
Art. 14
Incentivi agli imprenditori agricoli e alle iniziative collegate con l'agriturismo
1. Per gli interventi di recupero edilizio di cui al programma agrituristico regionale previsto all'art. 3, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammessa nelle zone di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/ 268/ CEE del 28 aprile 1975 e nelle zone collinari delimitate dalla Regione ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno. Nelle altre zone possono essere concessi contributi sino al 40% della spesa ammessa. In alternativa possono essere concessi contributi in conto interessi sui mutui di miglioramento fondiario della durata massima di anni 10, pari alla differenza fra le rate di ammortamento calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito e le rate di ammortamento calcolate ai tassi agevolati determinati secondo le modalità di cui all'art. 43 della LR 20 aprile 1979, n. 10.
2. Possono inoltre essere concessi contributi in conto capitale per l'arredamento di ogni vano utile e per un massimo di quattro, nelle misure stabilite dal primo comma e comunque per un importo non superiore a Lire 700.000 a vano.
3. Per la sistemazione degli spazi aperti destinati alla sosta dei capeggiatori, potranno essere concessi contributi in canto capitale nelle misure stabilite dal primo comma.
4. Il programma di cui all'art. 3 individua le iniziative che favoriscono l'agriturismo e gli interventi straordinari volti al recupero ed al consolidamento di zone di particolare interesse agrituristico e che potranno essere ammesse a contributo nelle misure stabilite dal primo comma.
Art. 15
Vincoli di gestione e di destinazione - Revoca del contributo
1. Il soggetto che ha beneficiato dei contributi regionali ha l'obbligo dell'esercizio dell'attività agrituristica e dell' utilizzo a tale scopo degli ambienti ristrutturati, i quali pertanto sono vincolati all'uso agrituristico per un periodo di 10 anni.
2. I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare un atto unilaterale d'obbligo nel quale si impegnano, per sè e per gli aventi causa, al mantenimento della destinazione degli immobili e degli allestimenti vincolati. Qualora, dopo almeno 5 anni di esercizio dell'attività agrituristica, si accerti l'impossibilità o la non convenienza al mantenimento della suddetta destinazione, si procederà alla revoca del contributo e al conseguente recupero della somma erogata, proporzionalmente ridotta in base al periodo di effettivo mantenimento della destinazione vincolata.
3. Gli enti delegati di cui all'art. 16 disporranno la revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente erogate:
a) quando l'iniziativa non viene portata a termine nel periodo indicato nell'atto di concessio, salvo proroga motivata;
b) qualora venga mutata la destinazione dell'immobile prima che sia trascorso il periodo di 10 anni previsto al primo comma.
Art. 16
Deleghe di funzioni amministrative
1. Le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui all'art. 14, sono delegate alle Comunità montane, al Comitato circondariale di Rimini e, per il restante territorio, alle Province nel rispetto delle disposizioni di cui alla LR 27 agosto 1983, n. 34.
Art. 17
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dalla presente legge si farà fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1987 e successivi, la cui copertura sarà assicurata nell'ambito delle entrate previste dal bilancio stesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 11 marzo 1987

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