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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1987, n. 9

MODIFICA DELLE NORME SULLA PUBBLICITA' DEI PUBBLICI CONCORSI - ART. 4, LR 12 DICEMBRE 1985, N. 27, RECANTE NORME PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 23 marzo 1987

Art. 1
1.
L'ottavo ed il nono comma dell'art. 4 della L. R. 12 dicembre 1985, n. 27, sono sostituiti dai seguenti:
"8. L'atto che indice il concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed inviato ai Comuni dell'Emilia - Romagna per l'affissione all'albo pretorio; è, altresì, pubblicato per estratto su tre quotidiani a diffusione nazionale, scelti tra quelli che hanno maggiore diffusione regione. Per i concorsi interni è sufficiente la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
9. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione. "

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