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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1987, n. 9

MODIFICA DELLE NORME SULLA PUBBLICITA' DEI PUBBLICI CONCORSI - ART. 4, LR 12 DICEMBRE 1985, N. 27, RECANTE NORME PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 23 marzo 1987

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
L'ottavo ed il nono comma dell'art. 4 della L. R. 12 dicembre 1985, n. 27, sono sostituiti dai seguenti:
"8. L'atto che indice il concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed inviato ai Comuni dell'Emilia - Romagna per l'affissione all'albo pretorio; è, altresì, pubblicato per estratto su tre quotidiani a diffusione nazionale, scelti tra quelli che hanno maggiore diffusione regione. Per i concorsi interni è sufficiente la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
9. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione. "
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 Cost. Sito esterno e dell'art. 44 St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.

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