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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1987, n. 12

NORME PER INQUADRAMENTO NELL'ORGANICO REGIONALE DEL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO IN ATTUAZIONE DELL' ART. 7 DELLA LEGGE 30 APRILE 1976 N. 386 Sito esterno E DELL' ART. 34 DELLA LR 9 MAGGIO 1980 N. 33

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 41 del 30 marzo 1987

Art. 1
1. Il personale alle dipendenze dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia - Romagna( ERSA), non inquadrato nei ruoli del predetto Ente ai sensi dell'art. 33 della LR 9 maggio 1980 n. 33, è inquadrato nel ruolo unico regionale secondo la qualifica funzionale posseduta, in attuazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 30 aprile 1976 n. 386 Sito esterno e dall'art. 34 della LR 9 maggio 1980 n. 33.

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