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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1987, n. 12

NORME PER INQUADRAMENTO NELL'ORGANICO REGIONALE DEL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO IN ATTUAZIONE DELL' ART. 7 DELLA LEGGE 30 APRILE 1976 N. 386 Sito esterno E DELL' ART. 34 DELLA LR 9 MAGGIO 1980 N. 33

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 41 del 30 marzo 1987

Art. 4
1. A tutto il personale proveniente dall'ERSA, inquadrato nel ruolo organico regionale ai sensi della presente legge, la Regione garantisce il trattamento di fine servizio spettante in base alla normativa INADEL, così vome integrata dalla LR 14 dicembre 1982 n. 58.
2. A favore di detto personale l'art. 6 della LR 14 dicembre 1982 n. 58 viene applicato in ogni caso di risoluzione del rapporto di impiego regionale, calcolandosi ai soli fini della maturazione di almeno un anno di anzianità anche il servizio prestato presso l'ERSA.

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