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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1987, n. 12

NORME PER INQUADRAMENTO NELL'ORGANICO REGIONALE DEL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO IN ATTUAZIONE DELL' ART. 7 DELLA LEGGE 30 APRILE 1976 N. 386 Sito esterno E DELL' ART. 34 DELLA LR 9 MAGGIO 1980 N. 33

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 41 del 30 marzo 1987

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il personale alle dipendenze dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia - Romagna( ERSA), non inquadrato nei ruoli del predetto Ente ai sensi dell'art. 33 della LR 9 maggio 1980 n. 33, è inquadrato nel ruolo unico regionale secondo la qualifica funzionale posseduta, in attuazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 30 aprile 1976 n. 386 Sito esterno e dall'art. 34 della LR 9 maggio 1980 n. 33.
Art. 2
1. Per i fini di cui al precedente articolo la dotazione del ruolo regionale fissata all'art. 27 della LR 18 agosto 1984, n. 44, viene così variata:
- quarta qualifica funzionale: da 930 unità a 919 unità
- quinta qualifica funzionale: da 300 unità a 311 unità.
Art. 3
1. Il personale inquadrato nel ruolo organico regionale ai sensi della presente legge, può optare, ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della Legge 30 aprile 1976 n. 386 Sito esterno, per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di inquadramento.
2. Tutto il restante personale proveniente dall'ERSA ed inquadrato nel ruolo organico regionale è iscritto alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli Enti locali.
Art. 4
1. A tutto il personale proveniente dall'ERSA, inquadrato nel ruolo organico regionale ai sensi della presente legge, la Regione garantisce il trattamento di fine servizio spettante in base alla normativa INADEL, così vome integrata dalla LR 14 dicembre 1982 n. 58.
2. A favore di detto personale l'art. 6 della LR 14 dicembre 1982 n. 58 viene applicato in ogni caso di risoluzione del rapporto di impiego regionale, calcolandosi ai soli fini della maturazione di almeno un anno di anzianità anche il servizio prestato presso l'ERSA.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel BOllettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 27 marzo 1987.

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