LEGGE REGIONALE 4 maggio 1987, n. 19
REFERENDUM ABROGATIVO REGIONALE. NORME DI RACCORDO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE CON QUELLO NAZIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 dell' 8 maggio 1987
Art. 4
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.