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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1987, n. 19

REFERENDUM ABROGATIVO REGIONALE. NORME DI RACCORDO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE CON QUELLO NAZIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 dell' 8 maggio 1987

INDICE

Art. 1 - Norme applicabili
Art. 2 - Abrogazione di norme
Art. 3 - Disposizioni finanziarie
Art. 4 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Norme applicabili
1. Quando, ai sensi del settimo comma dell'art. 10 della LR 13 maggio 1980, n. 34 " Disciplina del referendum abrogativo", così come sostituito dall'art. 1 della LR 2 marzo 1987, n. 7, le consultazioni sui referendum concernenti atti regionali si effettuano contestualmente a quelle relative ai referendum nazionali, si applicano le seguenti disposizioni anche in deroga a norme di legge regionale.
2. I giorni e gli orari della votazione sono quelli che si osservano per i referendum concernenti l'abrogazione di legge statale.
3. Le operazioni di scrutinio concernenti referendum abrogativi di atti regionali sono effettuate, senza interruzione, immediatamente dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio concernenti referendum nazionali.
4. I termini, il giorno e l'atto cui essi si riferiscono, concernenti la predisposizione, la consegna e il ritiro dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e dei duplicati sono quelli stabiliti dalla normativa statale.
5. Il termine di cui al sesto comma dell'art. 10 della LR 13 maggio 1980, n. 34, concernente l'affissione dei manifesti per l'indizione dei referendum, vale solo a tal fine e agli effetti del rinvio dello svolgimento del referendum regionale nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 12 della suddetta legge regionale. A tutti gli altri effetti elettorali e, in particolare, a quelli di cui al quarto comma dell' art. 32 del TU delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con DPR 20 marzo 1967, n. 223 Sito esterno si osservano le disposizioni statali.
6. Le urne per la votazione sono una per ogni referendum regionale e distinte da quelle relative ai referendum nazionali. Sono fornite, previa intesa, dal Ministero dell' Interno e devono avere le caratteristiche essenziali stabilite dal decreto ministeriale di cui al secondo comma dell' art. 32 del TU delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati approvato con DPR 30 marzo 1957, n. 361 Sito esterno.
7. Gli onorari dei componenti degli uffici elettorali sono determinati, per quanto attiene le consultazioni elettorali relative ai referendum regionali, ai sensi della Legge 13 marzo 1980, n. 70 Sito esterno " Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali" e della Legge 4 aprile 1985, n 117 Sito esterno " Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione".
Art. 2
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati l'art. 14 e l'ultimo comma dell'art. 17 della LR 13 maggio 1980, n. 34.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo di spesa avente la seguente denominazione: " Spese per l'espletamento dei referendum regionali - Spese obbligatorie" nell'ambito del Bilancio di previsione per l'esercizio 1987 che verrà dotato della necessaria disponibilità e considerato " spesa obbligatoria" a norma dell'art. 31 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 4
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 4 maggio 1987

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