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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1987, n. 20

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO NELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATIVA E PER L'ESERCIZIO CONTROLLATO DELLA CACCIA. NORME DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE STATALE 27 DICEMBRE 1977, N. 968. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 16 AGOSTO 1978, N. 31, 17 AGOSTO 1978, N. 33, 6 MARZO 1980, N. 14 E LORO SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 maggio 1987

Art. 1
Finalità
1. La Regione, nell'osservanza della vigente legislazione nazionale, fissa, con la presente legge, norme per la protezione della fauna selvatica, per il ripristino, la difesa ed il miglioramento degli habitat naturali e per l'esercizio controllato dell'attività venatoria.
2. La Regione in particolare:
a) realizza programmi di salvaguardia e di recupero dell' equilibrio ambientale - faunistico dell'Emilia - Romagna;
b) dota il territorio regionale di strutture atte alla protezione e allo sviluppo delle specie faunistiche autoctone;
c) disciplina, compatibilmente alle risorse faunistiche e alle esigenze della produzione agricola, l'attività venatoria.
3. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, la Regione predispone piani faunistici annuali e poliennali.
4. Nell'adozione degli atti indicati al presente articolo, la Regione persegue anche obiettivi di eliminazione o riduzione dei fattori di squilibrio o di degradazione ambientale e tende a corresponsabilizzare a tal fine i cittadini.
5. La Regione promuove altresì la conoscenza del patrimonio faunistico e dei modi per la sua tutela avvalendosi della collaborazione della scuola, delle Università, di organizzazioni sociali, di organizzazioni agrciole, naturalistiche, venatorie, nonchè di associazioni culturali.

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