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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1987, n. 20

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO NELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATIVA E PER L'ESERCIZIO CONTROLLATO DELLA CACCIA. NORME DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE STATALE 27 DICEMBRE 1977, N. 968. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 16 AGOSTO 1978, N. 31, 17 AGOSTO 1978, N. 33, 6 MARZO 1980, N. 14 E LORO SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 maggio 1987

Art. 3
Comitato tecnico regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto nomina un Comitato tecnico regionale composto da:
a) un esperto designato dall'Istituto nazionale di biologia della selvaggina( INBS);
b) un esperto designato dalle organizzazioni professionali agricole più rappresentative;
c) un esperto designato dall'Unione nazionale associazioni venatorie italiane (UNAVI);
d) un esperto designato d' intesa dalle tre associazioni naturalistiche più rappresentative in ambito regionale;
e) quattro esperti nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a due.
2. I lavori del Comitato tecnico sono coordinati dall'assessore regionale competente per materia.
3. Al Comitato tecnico sono attribuiti compiti di studio, ricerca e proposta per:
a) la valutazione della consistenza della fauna stanziale e migratoria sul territorio regionale;
b) la protezione e la tutela della fauna selvatica;
c) la tutela delle produzioni agricole;
d) la regolamentazione dei diversi aspetti della attività venatoria;
e) la valorizzazione faunistica degli ambienti naturali;
f) la formulazione di pareri sulle materie previste dalla presente legge con particolare riferimento a quelle espressamente indicate.
4. Ai componenti il Comitato tecnico venatorio regionale spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla LR 15 dicembre 1977, n. 49 e dalla LR 18 marzo 1985, n. 8 concernenti modificazioni alle Leggi regionali del 15 dicembre 1977, n. 49 e del 21 agosto 1981, n. 23 relative ai compensi ed ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali e successive modifiche ed integrazioni.

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