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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1987, n. 20

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO NELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATIVA E PER L'ESERCIZIO CONTROLLATO DELLA CACCIA. NORME DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE STATALE 27 DICEMBRE 1977, N. 968. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 16 AGOSTO 1978, N. 31, 17 AGOSTO 1978, N. 33, 6 MARZO 1980, N. 14 E LORO SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 maggio 1987

Art. 67
Funzioni delegate al Circondario di Rimini
1. Il Circondario di Rimini esercita nel territorio di sua competenza le funzioni delegate con la presente legge, o comunque attribuite alle Province.
2. Tutti gli organismi che per effetto della presente legge risultano istituiti presso le Province si intendono istituiti anche presso il Circondario di Rimini. Tutte le previsioni della presente legge comunque concernenti l'ambito territoriale provinciale si intendono riferite distintamente al territorio del Circondario di Rimini nonchè al restante territorio della provincia di Forlì.

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