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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1987, n. 20

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO NELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATIVA E PER L'ESERCIZIO CONTROLLATO DELLA CACCIA. NORME DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE STATALE 27 DICEMBRE 1977, N. 968. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 16 AGOSTO 1978, N. 31, 17 AGOSTO 1978, N. 33, 6 MARZO 1980, N. 14 E LORO SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 maggio 1987

Art. 71
Disposizione finale
1. La costituzione degli organi collegiali previsti dalle disposizioni della presente legge, ove la designazione di uno o più membri sia omessa e la omissione sia protratta oltre il termine di trenta giorni assegnato dal Presidente della Giunta regionale, della Giunta provinciale e delle altre autorità rispettivamente competenti, è validamente effettuata, con la nomina dei rappresentanti già designati. In tale ipotesi l'organo è composto, a tutti gli effetti, dal numero dei componenti corrispondente a quello dei membri nominati all'atto dell'insediamento.

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