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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1987, n. 20

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO NELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATIVA E PER L'ESERCIZIO CONTROLLATO DELLA CACCIA. NORME DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE STATALE 27 DICEMBRE 1977, N. 968. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 16 AGOSTO 1978, N. 31, 17 AGOSTO 1978, N. 33, 6 MARZO 1980, N. 14 E LORO SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 maggio 1987

Art. 74
Possesso di fauna alla data dell'entrata in vigore della legge
1. Chiunque all'entrata in vigore della presente legge detenga selvaggina, viva o morta, appartenente a specie non oggetto di caccia ai sensi dell'art. 11 e successive modificazioni della Legge 968/ 77 Sito esterno e delle leggi regionali, deve darne comunicazione alla Provincia di residenza che ne stabilisce l'utilizzazione.
2. La detenzione di animali imbalsamati appartenenti alle specie di cui al primo comma è consentita solo qualora gli esemplari risultino già denunciati oppure, quando trattisi di selvaggina proveniente dall'estero, risulti dal certificato doganale di importazione, dal certificato veterinario o da altro documento rilasciato nel luogo di abbattimento.
3. I cacciatori in possesso di uccelli impagliati ad uso richiamo da caccia, appartenenti a specia oggetto di caccia, non muniti del contrassegno di un tassidermista autorizzato, ne danno specifica denuncia, nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Provincia di residenza, in duplice copia. La Provincia provvede a restituire vistata, a prova dell'avvenuta denuncia, una delle copie.
4. Ogni altra forma di detenzione di animali protetti non oggetto di caccia comunque imbalsamati, o di " stampi" da richiamo per uso caccia, è da ritenersi illegittima e punibile ai sensi dell'art. 31 della Legge n. 968/ 77 Sito esterno.

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