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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1987, n. 20

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO NELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATIVA E PER L'ESERCIZIO CONTROLLATO DELLA CACCIA. NORME DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE STATALE 27 DICEMBRE 1977, N. 968. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 16 AGOSTO 1978, N. 31, 17 AGOSTO 1978, N. 33, 6 MARZO 1980, N. 14 E LORO SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 maggio 1987

Titolo II
ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO PER LA TUTELA, L'INCREMENTO E LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
Capo I
Zone per la protezione e l'incremento della fauna selvatica
Sezione I
Oasi di protezione
Art. 4
Oasi di protezione
1. Sono oasi di protezione le zone destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica. L' estensione delle oasi di protezione deve essere commisurata alle esigenze biologiche della specie.
2. L' Istituzione, la modificazione e la revoca delle oasi sono deliberate dalla Provincia in attuazione dei piani territoriali provinciali faunistici approvati a norma dell' art. 2.
3. La deliberazione che determina il perimetro dell' oasi e' notificata ai proprietari o conduttori dei fondi e pubblicata nelle forme consuete, nonche' mediante manifesto da affiggere nel capoluogo dei Comuni territorialmente interessati e loro frazioni, e da inviare alle sedi delle associazioni agricole.
4. Avverso tale deliberazione i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione in carta semplice ed esente da oneri fiscali alla Provincia entro sessanta giorni dalla notificazione.
5. Decorso tale termine, la Provincia, ove sussita il consenso esplicito o tacito dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i quattro quinti della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito, decidendo anche sulle opposizioni presentate.
6. Il provvedimento di istituzione dell' oasi di protezione in relazione alle finalita' produttive della zona interessata, definisce i programmi per l' incremento faunistico e per assicurare un' efficace sorveglianza e la protezione delle colture agricole, nonche' le modalita' di gestione, i finanziamenti necessari e la loro durata.
7. La Giunta provinciale, sentita la Consulta di cui all' art. 21, in via eccezionale ed in vista di particolari necessita' faunistiche scientificamente accertate, previo parere dell' Istituto nazionale di biologia della selvaggina, puo' disporre la istituzione, modifica o revoca coattiva di oasi di protezione. Qualora il vincolo di destinazione ad oasi scada in periodo di esercizio venatorio, questo e' automaticamente prorogato fino alla fine della stagione venatoria.
8. Il principio di cui al comma precedente vale anche nei confronti delle zone di ripopolamento e cattura di cui al successivo art. 5 e dei centri pubblici per la ricerca, la sperimentazione, la cura ed il ripopolamento della fauna selvatica di cui al successivo art. 8.
Art. 5
Zone di ripopolamento e cattura
1. Sono zone di ripopolamento e cattura le aree destinate a:
a) incrementare la produzione della selvaggina stanziale;
b) favorire la sosta e la riproduzione della selvaggina migratoria;
c) fornire la selvaggina da catturare per i ripopolamenti;
d) favorire l' irradiamento della selvaggina nei territori circostanti.
2. L' estensione della zona di ripopolamento e cattura deve essere commisurata alle esigenze biologiche delle specie animali di cui viene previsto l' incremento.
3. L' istituzione delle zone di ripopolamento e cattura avviene con le medesime procedure disposte dal precedente art.4.
4. Tali zone sono istituite per una durata di anni cinque ed alla prima o alle successive scadenze possono essere rinnovate motivatamente anche per periodi inferiori.
5. In caso di scadente redditivita' o accertati gravi danni provocati dalla selvaggina alle colture agricole, e' ammessa la revoca anticipata, purche' non nel corso di annata venatoria.
Art. 6
Gestione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura
1. Le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura sono gestite dalle Province che si avvalgono di una o piu' Commissioni consultive costituite, in misura paritaria, da esperti designati dagli enti locali territorialmente interessati, dalle organizzazioni professionali agricole, dalle associazioni protezionistiche e dalle associazioni venatorie.
2. Il Consiglio provinciale, sentita la Consulta provinciale, puo' autorizzare la Giunta a stipulare convenzioni per l' affidamento in gestione delle oasi e delle zone di ripopolamento e cattura a Comitati comunali o intercomunali di gestione composti rispettando il criterio indicato nel primo comma, idonei a perseguire gli scopi per cui sono istituite tali zone. A ciascun Comitato non puo' essere affidata la gestione di piu' di un' oasi o di una zona di ripopolamento e cattura.
3. La gestione di una o piu' zone di ripopolamento, e cattura puo' essere affidata, mediante convenzione, ad organismi associativi privati, compresi gli organismi per la gestione sociale della caccia (TGSC) di cui agli articoli 40 e seguenti.
4. Non possono far parte degli organismi consultivi e di gestione di cui ai commi precedenti coloro che siano incorsi, nei precedenti cinque anni, nelle sanzioni di cui all' art 31 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968, Sito esterno escluse le infrazioni di cui alle lettere h) ed i).
Art. 7
Tabelle perimetrali delle oasi e delle zone di ripopolamento
1. I confini delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e delle zone di osservazione faunistica sono delimitati con tabelle perimetrali di colore giallo, apposte ad una distanza di circa m 100 l'una dall'altra e, comunque, in modo che da una siano visibili le due contigue, recanti l'indicazione della struttura e la menzione del divieto di caccia.
2. Le tabelle devono essere collocate anche all' interno dell'oasi e della zona, ovunque se ne ravvisi l' opportunita'.
3. Le tabelle perimetrali sono esenti da ogni tassa ai sensi dell'art. 6 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
4. Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate su natanti ancorati al fondo e devono emergere almeno cm 50 dal livello dell' acqua.
5. Qualora il confine coincide con un corso d' acqua l'apposizione delle tabelle deve essere attuata in modo tale da consentire alla fauna selvatica di abbeverarsi.
Art. 8
Centri pubblici per la ricerca, la sperimentazione e il ripopolamento della fauna selvatica
1. Sono centri pubblici per la ricerca, la sperimentazione e il ripopolamento della fauna selvatica le aree, opportunamente recintate e attrezzate con impianti atti a svilupparne il naturale processo fisiologico di inselvatichimento, destinate a produrre esemplari allo stato naturale, ed eventualmente in cattivita', a scopo di ripopolamento e studio, con esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria interna.
2. L' istituzione di centri pubblici e' deliberata dalla Regione, su proposta delle Province, in attuazione dei piani territoriali faunistici di cui all' art. 2.
3. La gestione dei centri e' affidata alle Province secondo apposite direttive emanate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 9
Utilizzazione del Demanio regionale a fini faunistici
1. L' effettiva utilizzazione a fini faunistici ed eventualmente venatori dei terreni del Demanio regionale e' definita dal Consiglio regionale, sentite le Province e il Comitato di cui all' art. 3.
2. I terreni del Demanio regionale collocati oltre gli 800 metri di altitudine sono destinati ad oasi di protezione, salvo diversa destinazione deliberata dal Consiglio regionale secondo le modalita' di cui al comma precedente.
Art. 10
Zone di rifugio
1. Le Province sono delegate a istituire, nel territorio di rispettiva competenza, sentita la Consulta provinciale, zone di rifugio nelle quali, per la sola durata di una stagione di caccia, e' vietato l' esercizio venatorio, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
a) sia stato adottato il progetto per l' istituzione di zone di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma dell' art. 2;
b) sia necessario provvedere in via d'urgenza alla tutela di situazioni aventi un particolare interesse faunistico, determinate da eccezionali eventi atmosferici, meteorologici o altri eventi che modifichino i normali equilibri dell' ambiente naturale.
2. All'istituzione delle zone di rifugio si provvede in deroga alle procedure di cui all'art. 4. Il relativo provvedimento deve indicare il perimetro e l'estensione del territorio dove la caccia e' vietata e, con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi, le modalita' straordinarie di risarcimento dei danni alle colture procurati dalla selvaggina.
3. Le zone di rifugio sono segnalate con apposite tabelle a norma dell' art. 7.
Art. 11
Zone di osservazione faunistica
1. Le Province possono istituire, previo consenso dei singoli proprietari, sentita la Consulta di cui all' art. 21, zone di osservazione faunistica.
2. Sono zone di osservazione faunistica le aree in cui si effettuano, per scopi strettamente scientifici ed educativi, rilevazioni quantitative e qualitative sulla presenza e condizione della fauna selvatica e osservazioni sui suoi comportamenti.
3. Ciascuna zona si estende, nell' ambito degli organismi previsti dalla presente legge, per un raggio non inferiore a m 400 e non superiore a m 600 attorno al punto di osservazione.
4. Le zone di osservazione faunistica sono gestite dalla Provincia, attraverso apposite convenzioni con Istituti scientifici qualificati.
5. Tali convenzioni regolano, tra l' altro, i mezzi e le modalita' di cattura a fini di rilevazioni, marcatura o inanellamento.
6. I dati dei rilevamenti sono mensilmente trasmessi all' INBS entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo.
Art. 12
Controllo sanitario della selvaggina
1. La selvaggina comunque liberata deve essere preventivamente assoggettata, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari che certifichino che gli animali sono esenti da malattie contagiose.
2. La selvaggina rivenuta morta o uccisa accidentalmente, o in stato fisico anormale, deve essere consegnata al competente servizio veterinario dell' Unita' sanitaria locale, il quale, per i necessari accertamenti, puo' avvalersi delle sezioni locali degli Istituti zooprofilattici o di Istituti universitari, oppure dell' Istituto nazionale di biologia della selvaggina.
3. Copia dei referti viene trasmessa alla Regione ed alla Provincia.
4. In caso di epizoozia, la Regione, sentito il Servizio veterinario delle Unita' sanitarie locali interessate, dispone gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia del patrimonio faunistico.
Art. 13
Cattura, destinazione della selvaggina e ripopolamento
1. Le Province regolamentano le catture e l' immissione di selvaggina stanziale nelle zone di ripopolamento, tenendo conto della consistenza faunistica dei territori interessati. Con lo stesso provvedimento e' stabilita anche la quantita' e la destinazione della selvaggina catturata.
2. Le Commissioni territoriali di gestione predispongono un piano annuale per il prelievo, la destinazione e le immissioni della selvaggina sul territorio, indicandone i soggetti attuatori. Tale piano deve essere approvato dalla Provincia. Ogni operazione venatoria dovra' avvenire in presenza di un operatore faunistico all' uopo incaricato, che redige apposito verbale da trasmettere al competente ufficio della Provincia.
3. Le immissioni di selvaggina devono essere effettuate nei periodi e con le modalita' idonei ad evitare danni alle colture agricole e a consentire la sopravvivenza della selvaggina.
4. Le immissioni di selvaggina per scopi di ripopolamento e per altre finalita' consentite dalle leggi vigenti sono attuate dalle Province medesime, da associazioni venatorie, da organismi dei TGSC o dai titolari di aziende faunistico - venatorie.
5. Copia dei verbali di immissione e dei certificati veterinari sono titoli necessari per dimostrare i ripopolamenti effettuati e devono essere trasmessi alla Provincia entro otto giorni dalla data delle immissioni.
6. Nelle zone ove siano presenti colture specializzate suscettibili di danni, e' necessario l'assenso del proprietario o conduttore dei fondi circa i tempi e le procedure per le operazioni di immissione della selvaggina.
Art. 14
Salvaguardia dei nidi e tutela della selvaggina - Delega
1. La Regione promuove il completamento del ciclo naturale di riproduzione e di sviluppo della fauna selvatica mediante la concessione di premi ai conduttori e lavoratori agricoli che provvedono alla salvaguardia dei nidi, dei nuovi nati di fauna ed alla tutela dell' ambiente nei territori di loro proprieta' o in uso, secondo le modalita' stabilite con deliberazione dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
2. Le funzioni amministrative previste dal presente articolo sono delegate ai Comuni.
3. E' fatto divieto a chiunque di prelevare o detenere nidi, uova e nuovi nati di fauna in tutto il territorio della regione, salve le previsioni del Capo III - Titolo III.
4. Chi raccoglie uova e nuovi nati di fauna per motivi di immediata necessita', al fine di salvaguardarli da sicura distruzione o morte, deve darne comunicazione entro e non oltre ventiquattro ore al competente ufficio del Comune, o ad una guardia venatoria o all' organismo competente alla gestione dell' ambito territoriale protetto che provvedono agli opportuni interventi di tutela.
Capo II
Strutture per la gestione privata del territorio
Art. 15
Centri privati di produzione di selvaggina
1. I centri privati di produzione di selvaggina che perseguono lo scopo di consentire l'allevamento, allo stato naturale oppure in cattivita', di tutte le specie consentite appartenenti alla fauna selvatica ed esotica, destinati a scopo di ripopolamento ovvero a scopi alimentari o amatoriali, sono autorizzati dalle Province territorialmente competenti su delega della Regione.
2. La Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare emana, con proprio provvedimento, direttive vincolanti alle Province per l'esercizio della funzione prevista al comma precedente, al fine di assicurare una pianificazione equilibrata sul territorio dei centri privati di produzione di selvaggina.
3. I danni arrecati alle colture agricole dalla fauna selvatica nei centri privati di produzione sono indennizzati al titolare del centro.
4. L' attivita' di produzione esercitata da impresa agricola e' considerata agricola a tutti gli effetti. Nei centri privati di produzione di selvaggina e' vietato l'esercizio della caccia. E' consentito il prelievo controllato, che puo' essere compiuto dall' imprenditore o dai suoi dipendenti fissi o temporanei, per fini propri dell' azienda nonche' la commercializzazione del prodotto prelevato.
5. I centri privati di produzione vengono delimitati da apposite tabelle secondo le modalita' indicate dalla Giunta provinciale.
Art. 16
Aziende faunistico - venatorie
1. Nelle localita' dove esistono condizioni ambientali e faunistiche di rilevante interesse, la cui conservazione e' subordinata all' intervento del richiedente, le Province autorizzano l' istituzione di aziende faunistico - venatorie ai sensi dell' art. 36 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno. L' istituzione di tali aziende puo' essere autorizzata anche in zone nelle quali sia possibile ripristinare condizioni ambientali e faunistiche di rilevante interesse, a suo tempo esistenti e successivamente degradate.
2. L' autorizzazione all' istituzione o al rinnovo delle aziende faunistico - venatorie ha validita' quinquennale e in ogni caso scade il 31 dicembre del quinto anno. Le Province, sentita la Consulta provinciale, possono consentire che le aziende faunistico - venatorie limitrofe possano costituirsi in Consorzio.
3. L' autorizzazione all' istituzione di aziende faunistico - venatorie e' subordinata all' assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi. Qualora i proprietari o conduttori stessi non si siano costituiti in Consorzio con atto pubblico, tale assenso deve essere rinnovato mediante firma autenticata dei proprietari o conduttori dei fondi ad ogni scadenza amministrativa.
4. Ove, per ragioni tecniche, si renda necessario includere nella zona riservata all' azienda faunistico - venatoria terreni per i quali non sia stato possibile ottenere il consensso dei proprietari e/ o dei conduttori, la Provincia, sentita la Consulta provinciale di cui all' art. 21, puo' disporne l' istituzione coattiva, stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalita' di pagamento delle indennita'. L' estensione dei terreni da includere coattivamente non potra' superare il dieci per cento della superficie totale riservata a ciascuna azienda.
5. Il Consiglio regionale, acquisito il parere del Comitato tecnico di cui all' art. 3, emana, entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, direttive vincolanti in ordine ai criteri di istituzione, rinnovo e revoca nonche' per la gestione tecnica delle aziende faunistico - venatorie. I piani annuali di ripopolamento e abbattimento della selvaggina compatibili con le finalita' naturalistiche e faunistiche sono approvati dalla Giunta provinciale.
Art. 17
Tasse di concessione regionale
1. L' istituzione ed il rinnovo di centri privati di produzione di selvaggina allo stato naturale e di aziende faunistico - venatorie, nonche' l' autorizzazione di appostamenti fissi di caccia, sono soggetti a tasse di concessione regionale.
Art. 18
Zone per l' addestramento e per le prove di qualificazione dei cani da caccia
1. Le Province, anche su richiesta di associazioni venao cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli od associati, previo assenso scritto dei conduttori interessati o, in mancanza, dei proprietari, in attuazione dei piani provinciali faunistici, sentita la Consulta provinciale, deliberano l' istituzione e la regolamentazione di:
a) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma e da seguito;
b) zone individuate in campi in cui sono permessi l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma.
2. Nelle zone di tipo a) e' vietato l' esercizio venatorio per l' intera durata della istituzione. La Provincia, nei limiti del calendario venatorio, puo' consentire la caccia da appostamento fisso preesistente alla selvaggina migratoria.
3. I soggetti che abbiano ottenuto l'istituzione di zone di cui al presente articolo rispondono degli eventuali danni provocati alle persone, alle colture agricole e alla fauna selvatica.
4. Le irregolarita' e gli abusi commessi nella gestione delle zone di cui al presente articolo comportano la revoca della istituzione.
5. Le zone di tipo a) e b) non possono essere complessivamente superiori a ettari 5.000 per Provincia e sono determinate per le zone a) in misura non inferiore a ciascuna ha 100 e per le zone b) in misura non superiore a ha 15.
6. Tali zone sono istituite per una durata massima di cinque anni e possono essere rinnovate con le stesse modalita' di istituzione.
7. Nelle zone di tipo a) l' addestramento, l'allenamento e le gare non sono consentiti nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio.
8. La Giunta provinciale, sentita la Consulta provinciale, puo' con provvedimento motivato ampliare tale periodo.
9. Nelle zone di tipo b) l' addestramento e l' allenamento dei cani sono consentiti tutto l' anno con esclusione del periodo stabilito dal calendario venatorio per le suddette attivita', nonche' del periodo previsto per la caccia alla selvaggina stanziale.
10. La Giunta provinciale, sentita la Consulta provinciale, su richiesta dei soggetti di cui al primo comma, che abbiano ottenuto l' istituzione delle zone di cui al presente articolo, puo' autorizzare gare di caccia pratica per cani su selvaggina d' allevamento appartenente a specie cacciabile, anche con facolta' di sparo.
11. Nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina, nelle aziende faunistico - venatorie, le Province possono autorizzare gare per cani da caccia iscritti nei libri genealogici riconosciuti dall' Ente nazionale cinofilo italiano (ENCI) alle seguenti condizioni:
a) assenso preventivo scritto dei proprietari o conduttori dei fondi direttamente interessati;
b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole sentito il parere dell' organismo di gestione e della Consulta provinciale per la protezione della fauna ed i problemi venatori.
Capo III
Organi consultivi
Art. 19
Consulta regionale per la protezione della fauna e la programmazione venatoria
1. E' istituita la Consulta regionale per la protezione della fauna e la programmazione venatoria.
2. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Regione, e' presieduta dal competente Assessore regionale o da un suo delegato ed e' composta da:
a) nove rappresentanti designati dalle associazioni venatorie riconosciute in rapporto al numero degli associati e garantendo la presenza di tutte le associazioni;
b) tre rappresentanti designati dal Comitato di coordinamento regionale dei territori per la gestione sociale della caccia di cui al successivo art. 47;
c) nove rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche identificate in base agli articoli 12 e 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, operanti nel territorio regionale;
d) nove rappresentanti designati dalle associazioni professionali agricole nazionali operanti nel territorio regionale, in rapporto al numero degli associati;
e) tre esperti designati dalla regione, con voto limitato a due;
f) tre rappresentanti dell' Azienda per il riequilibrio faunistico ed ittico del territorio dell' Emilia - Romagna.
3. Esercita le funzioni di segretario un collaboratore regionale designato dall' Assessore competente.
4. Alle riunioni della Consulta vengono invitati i consiglieri che compongono la Commissione consiliare competente.
5. Ai componenti la Consulta spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalla LR 15 dicembre 1977, n. 49 e dalla LR 18 marzo 1985, n. 8 concernente "Modificazioni alle Leggi regionali n. 49 del 15 dicembre 1977 e n. 23 del 21 agosto 1981, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali", e successive modifiche e integrazioni.
Art. 20
Compiti
1. La Consulta esprime pareri e formula proposte nelle materie della presente legge, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
a) tutela delle produzioni agricole e incremento della fauna:
b) calendario venatorio annuale;
c) gestione sociale del territorio;
d) carta delle vocazioni faunistiche del territorio regionale e suoi aggiornamenti;
e) programmazione regionale pluriennale ed annuale delle attivita' nel settore venatorio e relativi finanziamenti;
f) vigilanza venatoria;
g) introduzione di specie estranee alla fauna locale;
h) iniziative tese al miglioramento dell' educazione venatoria e naturalistica;
i) ripartizione dei proventi derivanti dalle tasse di porto d'armi per uso caccia, dalle sanzioni in materia venatoria e dalle tasse di concessione regionali;
l) direttive vincolanti della Giunta regionale previste nei vari articoli della presente legge.
Art. 21
Consulta provinciale per la protezione della fauna ed i problemi venatori
1. Presso ciascuna Provincia e' istituita la Consulta per la protezione della fauna ed i problemi venatori.
2. La Consulta e' nominata dal Presidente della Provincia, ed e' presieduta dall' Assessore provinciale competente o da un suo delegato.
3. La composizione della Consulta e il numero complessivo dei suoi componenti sono determinati dalla Provincia. E' in ogni caso assicurata la presenza paritaria dei rappresentanti delle associazioni venatorie, delle associazioni professionali agricole e delle associazioni naturalistiche riconosciute ed effettivamente operanti sul territorio provinciale.
4. Svolge le funzioni di segretario un dipendente della Provincia.
5. La Consulta:
a) formula proposte in merito alla programmazione degli interventi di difesa delle produzioni agricole e d' incremento della fauna;
b) formula proposte in merito al calendario venatorio;
c) assolve compiti di rilevazione e di controllo tecnico richiesti dagli organi di gestione dei programmi regionali;
d) esprime pareri obbligatori agli organi della Provincia su tutta la materia venatoria e ogniqualvolta vengano richiesti.
6. Ai componenti la Consulta provinciale spettano i compensi e i rimborsi della LR 15 dicembre 1977, n. 49 e della LR 18 marzo 1985, n. 8 e successive modifiche e integrazioni.

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