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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1987, n. 20

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO NELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATIVA E PER L'ESERCIZIO CONTROLLATO DELLA CACCIA. NORME DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE STATALE 27 DICEMBRE 1977, N. 968. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 16 AGOSTO 1978, N. 31, 17 AGOSTO 1978, N. 33, 6 MARZO 1980, N. 14 E LORO SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 maggio 1987

Capo II
Strutture per la gestione privata del territorio
Art. 15
Centri privati di produzione di selvaggina
1. I centri privati di produzione di selvaggina che perseguono lo scopo di consentire l'allevamento, allo stato naturale oppure in cattivita', di tutte le specie consentite appartenenti alla fauna selvatica ed esotica, destinati a scopo di ripopolamento ovvero a scopi alimentari o amatoriali, sono autorizzati dalle Province territorialmente competenti su delega della Regione.
2. La Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare emana, con proprio provvedimento, direttive vincolanti alle Province per l'esercizio della funzione prevista al comma precedente, al fine di assicurare una pianificazione equilibrata sul territorio dei centri privati di produzione di selvaggina.
3. I danni arrecati alle colture agricole dalla fauna selvatica nei centri privati di produzione sono indennizzati al titolare del centro.
4. L' attivita' di produzione esercitata da impresa agricola e' considerata agricola a tutti gli effetti. Nei centri privati di produzione di selvaggina e' vietato l'esercizio della caccia. E' consentito il prelievo controllato, che puo' essere compiuto dall' imprenditore o dai suoi dipendenti fissi o temporanei, per fini propri dell' azienda nonche' la commercializzazione del prodotto prelevato.
5. I centri privati di produzione vengono delimitati da apposite tabelle secondo le modalita' indicate dalla Giunta provinciale.
Art. 16
Aziende faunistico - venatorie
1. Nelle localita' dove esistono condizioni ambientali e faunistiche di rilevante interesse, la cui conservazione e' subordinata all' intervento del richiedente, le Province autorizzano l' istituzione di aziende faunistico - venatorie ai sensi dell' art. 36 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno. L' istituzione di tali aziende puo' essere autorizzata anche in zone nelle quali sia possibile ripristinare condizioni ambientali e faunistiche di rilevante interesse, a suo tempo esistenti e successivamente degradate.
2. L' autorizzazione all' istituzione o al rinnovo delle aziende faunistico - venatorie ha validita' quinquennale e in ogni caso scade il 31 dicembre del quinto anno. Le Province, sentita la Consulta provinciale, possono consentire che le aziende faunistico - venatorie limitrofe possano costituirsi in Consorzio.
3. L' autorizzazione all' istituzione di aziende faunistico - venatorie e' subordinata all' assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi. Qualora i proprietari o conduttori stessi non si siano costituiti in Consorzio con atto pubblico, tale assenso deve essere rinnovato mediante firma autenticata dei proprietari o conduttori dei fondi ad ogni scadenza amministrativa.
4. Ove, per ragioni tecniche, si renda necessario includere nella zona riservata all' azienda faunistico - venatoria terreni per i quali non sia stato possibile ottenere il consensso dei proprietari e/ o dei conduttori, la Provincia, sentita la Consulta provinciale di cui all' art. 21, puo' disporne l' istituzione coattiva, stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalita' di pagamento delle indennita'. L' estensione dei terreni da includere coattivamente non potra' superare il dieci per cento della superficie totale riservata a ciascuna azienda.
5. Il Consiglio regionale, acquisito il parere del Comitato tecnico di cui all' art. 3, emana, entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, direttive vincolanti in ordine ai criteri di istituzione, rinnovo e revoca nonche' per la gestione tecnica delle aziende faunistico - venatorie. I piani annuali di ripopolamento e abbattimento della selvaggina compatibili con le finalita' naturalistiche e faunistiche sono approvati dalla Giunta provinciale.
Art. 17
Tasse di concessione regionale
1. L' istituzione ed il rinnovo di centri privati di produzione di selvaggina allo stato naturale e di aziende faunistico - venatorie, nonche' l' autorizzazione di appostamenti fissi di caccia, sono soggetti a tasse di concessione regionale.
Art. 18
Zone per l' addestramento e per le prove di qualificazione dei cani da caccia
1. Le Province, anche su richiesta di associazioni venao cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli od associati, previo assenso scritto dei conduttori interessati o, in mancanza, dei proprietari, in attuazione dei piani provinciali faunistici, sentita la Consulta provinciale, deliberano l' istituzione e la regolamentazione di:
a) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma e da seguito;
b) zone individuate in campi in cui sono permessi l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma.
2. Nelle zone di tipo a) e' vietato l' esercizio venatorio per l' intera durata della istituzione. La Provincia, nei limiti del calendario venatorio, puo' consentire la caccia da appostamento fisso preesistente alla selvaggina migratoria.
3. I soggetti che abbiano ottenuto l'istituzione di zone di cui al presente articolo rispondono degli eventuali danni provocati alle persone, alle colture agricole e alla fauna selvatica.
4. Le irregolarita' e gli abusi commessi nella gestione delle zone di cui al presente articolo comportano la revoca della istituzione.
5. Le zone di tipo a) e b) non possono essere complessivamente superiori a ettari 5.000 per Provincia e sono determinate per le zone a) in misura non inferiore a ciascuna ha 100 e per le zone b) in misura non superiore a ha 15.
6. Tali zone sono istituite per una durata massima di cinque anni e possono essere rinnovate con le stesse modalita' di istituzione.
7. Nelle zone di tipo a) l' addestramento, l'allenamento e le gare non sono consentiti nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio.
8. La Giunta provinciale, sentita la Consulta provinciale, puo' con provvedimento motivato ampliare tale periodo.
9. Nelle zone di tipo b) l' addestramento e l' allenamento dei cani sono consentiti tutto l' anno con esclusione del periodo stabilito dal calendario venatorio per le suddette attivita', nonche' del periodo previsto per la caccia alla selvaggina stanziale.
10. La Giunta provinciale, sentita la Consulta provinciale, su richiesta dei soggetti di cui al primo comma, che abbiano ottenuto l' istituzione delle zone di cui al presente articolo, puo' autorizzare gare di caccia pratica per cani su selvaggina d' allevamento appartenente a specie cacciabile, anche con facolta' di sparo.
11. Nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina, nelle aziende faunistico - venatorie, le Province possono autorizzare gare per cani da caccia iscritti nei libri genealogici riconosciuti dall' Ente nazionale cinofilo italiano (ENCI) alle seguenti condizioni:
a) assenso preventivo scritto dei proprietari o conduttori dei fondi direttamente interessati;
b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole sentito il parere dell' organismo di gestione e della Consulta provinciale per la protezione della fauna ed i problemi venatori.

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