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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1987, n. 20

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO NELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATIVA E PER L'ESERCIZIO CONTROLLATO DELLA CACCIA. NORME DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE STATALE 27 DICEMBRE 1977, N. 968. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 16 AGOSTO 1978, N. 31, 17 AGOSTO 1978, N. 33, 6 MARZO 1980, N. 14 E LORO SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 maggio 1987

Capo III
Organi consultivi
Art. 19
Consulta regionale per la protezione della fauna e la programmazione venatoria
1. E' istituita la Consulta regionale per la protezione della fauna e la programmazione venatoria.
2. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Regione, e' presieduta dal competente Assessore regionale o da un suo delegato ed e' composta da:
a) nove rappresentanti designati dalle associazioni venatorie riconosciute in rapporto al numero degli associati e garantendo la presenza di tutte le associazioni;
b) tre rappresentanti designati dal Comitato di coordinamento regionale dei territori per la gestione sociale della caccia di cui al successivo art. 47;
c) nove rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche identificate in base agli articoli 12 e 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, operanti nel territorio regionale;
d) nove rappresentanti designati dalle associazioni professionali agricole nazionali operanti nel territorio regionale, in rapporto al numero degli associati;
e) tre esperti designati dalla regione, con voto limitato a due;
f) tre rappresentanti dell' Azienda per il riequilibrio faunistico ed ittico del territorio dell' Emilia - Romagna.
3. Esercita le funzioni di segretario un collaboratore regionale designato dall' Assessore competente.
4. Alle riunioni della Consulta vengono invitati i consiglieri che compongono la Commissione consiliare competente.
5. Ai componenti la Consulta spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalla LR 15 dicembre 1977, n. 49 e dalla LR 18 marzo 1985, n. 8 concernente "Modificazioni alle Leggi regionali n. 49 del 15 dicembre 1977 e n. 23 del 21 agosto 1981, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali", e successive modifiche e integrazioni.
Art. 20
Compiti
1. La Consulta esprime pareri e formula proposte nelle materie della presente legge, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
a) tutela delle produzioni agricole e incremento della fauna:
b) calendario venatorio annuale;
c) gestione sociale del territorio;
d) carta delle vocazioni faunistiche del territorio regionale e suoi aggiornamenti;
e) programmazione regionale pluriennale ed annuale delle attivita' nel settore venatorio e relativi finanziamenti;
f) vigilanza venatoria;
g) introduzione di specie estranee alla fauna locale;
h) iniziative tese al miglioramento dell' educazione venatoria e naturalistica;
i) ripartizione dei proventi derivanti dalle tasse di porto d'armi per uso caccia, dalle sanzioni in materia venatoria e dalle tasse di concessione regionali;
l) direttive vincolanti della Giunta regionale previste nei vari articoli della presente legge.
Art. 21
Consulta provinciale per la protezione della fauna ed i problemi venatori
1. Presso ciascuna Provincia e' istituita la Consulta per la protezione della fauna ed i problemi venatori.
2. La Consulta e' nominata dal Presidente della Provincia, ed e' presieduta dall' Assessore provinciale competente o da un suo delegato.
3. La composizione della Consulta e il numero complessivo dei suoi componenti sono determinati dalla Provincia. E' in ogni caso assicurata la presenza paritaria dei rappresentanti delle associazioni venatorie, delle associazioni professionali agricole e delle associazioni naturalistiche riconosciute ed effettivamente operanti sul territorio provinciale.
4. Svolge le funzioni di segretario un dipendente della Provincia.
5. La Consulta:
a) formula proposte in merito alla programmazione degli interventi di difesa delle produzioni agricole e d' incremento della fauna;
b) formula proposte in merito al calendario venatorio;
c) assolve compiti di rilevazione e di controllo tecnico richiesti dagli organi di gestione dei programmi regionali;
d) esprime pareri obbligatori agli organi della Provincia su tutta la materia venatoria e ogniqualvolta vengano richiesti.
6. Ai componenti la Consulta provinciale spettano i compensi e i rimborsi della LR 15 dicembre 1977, n. 49 e della LR 18 marzo 1985, n. 8 e successive modifiche e integrazioni.

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