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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1987, n. 20

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO NELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATIVA E PER L'ESERCIZIO CONTROLLATO DELLA CACCIA. NORME DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE STATALE 27 DICEMBRE 1977, N. 968. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 16 AGOSTO 1978, N. 31, 17 AGOSTO 1978, N. 33, 6 MARZO 1980, N. 14 E LORO SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 maggio 1987

Capo II
Norme per l'esercizio venatorio controllato
Art. 24
Esercizio venatorio controllato
1. Nel territorio della regione Emilia - Romagna l'esercizio venatorio è consentito a tutti i titolari di licenza di porto d' armi per uso di caccia e di tesserino per l'esercizio venatorio rilasciato a norma della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
2. Non è considerato esercizio venatorio il prelievo ai fini di impresa di cui al precedente art. 15.
Art. 25
Tesserino di autorizzazione all'esercizio venatorio
1. Il tesserino di cui all'art. 24 viene rilasciato dal Comune in cui il richiedente risiede, dietro presentazione dei seguenti documenti:
a) licenza di porto d' armi per uso di caccia;
b) ricevuta del versamento dei tributi di cui all'art. 23 delle Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno e della LR 29 dicembre 1980, n. 60 " Disciplina delle tasse di concessioni regionali" e successive modificazioni;
c) attestazione del versamento della quota assicurative di cui al sesto comma dell'art. 8 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
2. All'atto del rilascio del tesserino, il richiedente deve consegnare il tesserino della stagione venatorio precedente.
3. Il tesserino viene emesso su esemplari editi dalla Giunta regionale. Oltre alle modalità di esercizio venatorio, sul tesserino devono essere riportati i seguenti dati: numerazione regionale, cognome e nome del titolare, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di codice attribuito dalla Regione al titolare, professione, data del rilascio.
4. In caso di deterioramento o smarrimento il titolare, per ottenere il duplicato del tesserino, deve rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'autorità di Pubblica sicurezza.
5. Nel caso in cui il numero delle giornate di caccia ammesse nella stagione venatoria sia inferiore a quello consentito dalla Legge 968/ 1977 Sito esterno, nel nuovo tesserino vanno depennate le giornate di caccia già effettuate, su dichiarazione del titolare, risultanti dalla denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza.
6. Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
Art. 26
Attività venatoria nella regione Emilia - Romagna
1. L'attività venatoria nella regione Emilia - Romagna è consentita nei limiti e nei modi previsti dalla vigente legislazione nazionale, nonchè dalla LR 26 gennaio 1987, n. 3 e successive modifiche e integrazioni, concernente norme per la definizione del calendario venatorio regionale, e della presente legge.
2. Per gli eventuali provvedimenti limitativi di cui all' art. 3 della LR 26 gennaio 1987, n. 3, per la definizione del carniere giornaliero e stagionale e del calendario venatorio regionale, di cui al secondo comma dell'art. 6 della medesima LR n. 3/ 1987, la Giunta regionale acquisisce il parere motivato del Comitato tecnico venatorio regionale di cui all'art. 3 della presente legge.
3. In presenza di rilevanti e motivate ragioni connesse a particolari condizioni faunistiche, ambientali, stagionali o climatiche, ovvero a malattie o altre calamità che riguardino solo ambiti compresi in un determinato territorio provinciale, la Provincia territorialmente competente, acquisito il parere della propria Consulta e sentito l'INBS, può derogare dalle disposizioni contenute nel calendario venatorio regionale e vietare la caccia per zone, periodi o modalità determinati o per singole specie di selvaggina.
Art. 27
Esercizio venatorio da appostamento
1. Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in muratura, legno, materie plastiche o plasticate, faesite o materiali simili, comunque approntati stabilmente ed atti a consentire un uso per l'intera stagione venatoria.
2. Sono considerati fissi anche gli appostamenti costituiti da botti, tine, imbarcazioni e simili, stabilmente ancorati al fondo dei corsi e specchi d' acqua, naturali o artificiali, nonchè ai margini degli stessi.
3. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei, compresi gli apprestamenti che, sebbene costruiti in materia solida, vengono impiantati dalle apposite strutture associative all'interno dei territori per la gestione sociale della caccia, di cui agli articoli 40 e seguenti, il cui uso viene disciplinato da apposite disposizioni ed è subordinato a specifica autorizzazione del conduttore o del proprietario.
Art. 28
Tipi di appostamento fisso
1. Gli appostamenti fissi possono riguardare la terraferma e le zone d'acqua.
2. L'appostamento fisso in terraferma è costituito da un solo capanno nel quale possono cacciare contemporaneamente non più di due cacciatori. L'esercizio venatorio non è consentito a meno di 150 metri dal capanno.
3. L'appostamento fisso in zona d'acqua e per le forme tradizionali di caccia al colombaccio può essere costituito da un capanno o tina principale e da non più di due altri capanni o tine secondarie situati nel raggio di 150 metri dal capanno o tina principale. In ogni appostamento fisso d' acqua non possono cacciare più di due persone per capanno o tina. Nelle forme tradizionali di caccia al colombaccio non possono cacciare contemporaneamente più di quattro persone. L'esercizio venatorio non è consentito a meno di 300 metri dal capanno o tina principale quando l'appostamento è in effettivo esercizio.
4. E' consentita l'apposizione di tabelle perimetrali, ai sensi dell'art. 6 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, esenti da tasse per la delimitazione delle zone di rispetto all'interno delle quali è sempre vietata la caccia ai non autorizzati.
5. Nei dintorni degli appostamenti in zone d' acqua è consentito, all'interno della zona di rispetto, vagare per l'abbattimento dei selvatici feriti.
6. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi di caccia, nelle giornate o nelle località in cui non è ammessa la caccia in forma vagante, deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.
Art. 29
Regolamentazione degli appostamenti fissi di caccia e rilascio delle autorizzazioni
1. Ai fini di salvaguardare l'ambiente, la fauna, le bellezze paesaggistiche e di consentire un esercizio venatorio più equilibrato sul territorio, con apposito provvedimento della Giunta provinciale, sentita la rispettiva Consulta, vengono determinate:
a) la distanza minima fra i capanni o tine principali dei diversi appostamenti fissi;
b) la distanza minima degli appostamenti fissi dal confine degli ambiti territoriali per la protezione e l'incremento della fauna selvatica e delle strutture per la gestione privata del territorio, di cui al Titolo II, Capi I e II;
c) le zone di particolare interesse naturalistico, nonchè le zone comprese nel raggio di 1000 metri di distanza dai valichi montani, posti sopra i m. 600 sul livello del mare, di cui all'ottavo comma del presente articolo, dove non è ammesso l'esercizio venatorio da appostamento fisso;
d) le limitazioni tecnicamente opportune ad impedire che l'eccessiva diffusione degli appostamenti fissi in determinate zone serva ad escludere altri cacciatori dall'esercizio venatorio;
e) le limitazioni tecnicamente idonee ad impedire che l'esercizio venatorio da appostamento fisso in determinate località abbia a contrastare obiettivamente con esigenze di pubblico interesse e, in particolare, con le esigenze riproduttive o migratorie della fauna selvatica.
2. Gli appostamenti fissi sono soggetti al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, nonchè all' autorizzazione annuale rilasciata dalla Provincia.
3. Il consenso suddetto deve riguardare anche i terreni sui quali il cacciatore interessato ha inteso richiedere la delimitazione della zona di rispetto nei limiti di distanza di cui all'art. 28.
4. Il titolare dell'appostamento fisso può richiedere che nell'autorizzazione vengano indicati i nomi di almeno due cacciatori che lo rappresentino in caso di sua assenza.
5. L'autorizzazione di appostamento fisso ha la durata di un' annata venatoria e conferisce al titolare ed ai suoi sostituti, durante la loro presenza, l'uso venatorio della località dove l'appostamento è situato.
6. Il titolare di un' autorizzazione ed i sostituti non possono richiederrne altre nell'ambito regionale.
7. Le istanze di appostamento fisso devono essere presensentate non oltre il 30 aprile di ciascun anno. La Provincia dà comunicazione scritta all'interessato della decisione assunta non oltre il 30 giugno. Al rilascio delle suddette autorizzazzioni la Provincia deve provvedere salvaguardando gli appostamenti esistenti e dando proprietà alle richieste avanzate da cacciatori di età superiore ai sessanta anni, da invalidi e portatori di handicap.
8. La Provincia è delegata a indicare, con apposito provvedimento, i valichi montani dove è vietato l'esercizio venatorio da appostamento a norma dell'art. 16 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Art. 30
Esercizio venatorio da appostamento temporaneo
1. L'appostamento temporaneo di caccia viene usato dal cacciatore che per primo abbia approntato il capanno od occupato il terreno sul quale questo viene costruito; di norma si devono usare capannani portatili prefabbricati.
2. Quando l'appostamento temporaneo comporta modificazioni del terreno e preparazione del sito, con vegetazione reperita sul posto, il cacciatore deve richiedere il consenso al proprietario o conduttore del terreno, con obbligo di rimuovere l'appostamento al termine della giornata venatoria. In ogni caso è fatto obbligo a fine giornata venatoria della rimozione del capanno, compresi i residuati derivanti dall'attività venatoria.
3. L'esercizio venatorio non è ammesso a meno di 150 metri da ogni capanno temporaneo di caccia, quando il medesimo sia in effettivo esercizio.
4. Ad una distanza inferiore a 100 metri da frutteti, vigneti e altre colture specializzato, o all'interno delle stesse aree a coltura specializzate, è ammesso l'appostamento temporaneo solo previo consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo, al quale il cacciatore, se richiesto, è tenuto a fornire le proprie generalità e gli estremi della licenza di porto d' armi per uso di caccia.
5. In ogni appostamento temporaneo di caccia non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori.
6. E' vietato l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo a meno di 150 metri dai confini degli ambiti territoriali per la protezione e l'incremento della fauna selvatica, dagli immobili, fabbricati, stabili o da altre strutture fisse o mobili adibiti a posto di lavoro, e da vie di comunicazione ferroviarie, nonchè da strade carrozzabili, fatta eccezione per le strade poderali o interpoderali. L'esercizio venatorio è altresì vietato nel raggio di 1000 metri di distanza da valichi montani, posti sopra i metri 800 del livello del mare, indicati nel medesimo provvedimento di cui all'ottavo comma dell'art. 29.
7. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti temporanei nelle giornate o nelle località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.
8. La raccolta della selvaggina abbattuta, se effettuata dal cacciatore, deve avvenire con il fucile scarico.
Art. 31
Custodia dei cani
1. I cani da caccia incustoditi trovati a vagare nelle campagne in periodi o in aree non consentiti, o nelle zone di protezione della fauna, sono catturati dagli agenti di vigilanza e consegnati al più vicino canile municipale. Durante i periodi e nelle aree nei quali non è permesso l'uso del cane, la cattura ha luogo solo quando il medesimo non sia accompagnato o non si trovi sotto la sorveglianza del proprietario o di chi ne abbia l'obbligo. La presente disposizione non si applica ai cani da guardia appartenenti al proprietario o conduttore dello stesso fondo sul quale vagano.

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