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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1987, n. 20

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO NELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATIVA E PER L'ESERCIZIO CONTROLLATO DELLA CACCIA. NORME DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE STATALE 27 DICEMBRE 1977, N. 968. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 16 AGOSTO 1978, N. 31, 17 AGOSTO 1978, N. 33, 6 MARZO 1980, N. 14 E LORO SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 maggio 1987

Capo III
Cattura della fauna selvatica
Art. 32
Cattura e utilizzazione di animali selvatici
1. La Provincia è delegata dalla Regione ad autorizzare, su tutto il territorio agro - forestale, nei limiti della presente legge e delle eventuali direttive dello Stato, sentita la Consulta provinciale, su parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina (INBS), la cattura o l'abbattimento di fauna selvatica nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli nati di fauna per le seguenti finalità:
a) nell'interesse della salute e per prevenire danni alle colture agricole, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque, nonchè per la protezione della flora e della fauna e per il riequilibrio biologico;
b) per la ricerca scientifica e l'insegnamento, per il ripopolamento e la reintroduzione, nonchè per l'allevamento connesso a tali operazioni.
Art. 33
Rilascio delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni per effettuare gli interventi di cui all' art. 32 sono concesse sulla base di appositi piani adottati dalla Provincia, sentita la Consulta provinciale, i quali stabiliscono:
a) le finalità di pubblico interesse perseguite;
b) la specie faunistica interessata;
c) la destinazione della selvaggina catturata o abbattuta;
d) il numero massimo dei capi catturabili o abbattibili;
e) i mezzi e i metodi selettivi adottati;
f) le condizioni di rilascio della selvaggina, le circostanze di tempo e di luogo relative;
g) le forme di controllo;
h) gli operatori incaricati provvisti di competenza, che posseggano, di norma, i requisiti di pubblico ufficiale.
2. E' comunque vietato l'uso dei bocconi avvelenati e di tutti i mezzi non selettivi.
Art. 34
Destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta
1. Per le specie di fauna non cacciabili viene escluso l' abbattimento, mentre possono essere consentite forme di intimidazione e di allontamento dai luoghi di danno temuto per le finalità di cui alla lett a) del primo comma dell'art. 32.
2. Gli animali catturati appartenenti alle specie non cacciabili vengono liberati in località ritenute idonee e, comunque, tali da non suscitare eventuali danni.
3. Gli animali catturati appartenenti alle specie cacciabili, quando non possono essere liberati a scopo di ripopolamento o quando vengono abbattuti, possono essere ceduti anche per scopi alimentari, con obbligo della certificazione sanitaria.
4. Gli animali appartenenti alle specie particolarmente protette menzionati all'art. 2 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno possono essere esclusivamente oggetto di cattura per fini scientifici e di studio sentito l'INBS Devono essere, quanto prima, rimessi in libertà in ambienti ritenuti idonei.
5. La scelta della destinazione degli animali catturati, o abbattuti, compete all'ente delegato sentito il parere della Consulta provinciale.
Art. 35
Patrimonio faunistico regionale
1. La Regione, nei limiti e con le modalità previsti dalla legislazione nazionale vigente, delega alle Province le funzioni concernenti la costituzione e la gestione di un patrimonio faunistico, preordinato a consentire l'uso controllato di richiami vivi.
2. Le Province, nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma e sulla base di specifiche direttive regionali, emanano provvedimenti di concessione abilitanti alla cattura di specie selvatiche in favore di soggetti singoli o associati, purchè provvisti dei necessari requisiti professionali.
3. La Regione fissa le specie e le quantità massime catturabili su proposta dell'INBS, al quale fa pervenire una espressa richiesta in tal senso. Decorsi 60 giorni la Regione provvede.
4. Le direttive regionali contengono prescrizioni vincolanti in ordine:
a) alle specie e alle quantità massime oggetto di cattura individuate ai sensi del terzo comma;
b) alle caratteristiche degli strumenti di cattura e alle relative modalità di collocamento e d' uso;
c) ai requisiti professionali dei destinatari delle concessioni, nonchè degli altri operatori addetti alla cattura;
d) alla istituzione e alla tenuta degli albi dei concessionari, degli operatori e degli utilizzatori, da istituire presso ogni Provincia;
e) alla densità massima delle concessioni, comunque non superiore mediamente all'unità per ogni 150 chilometri quadrati su base regionale.
Art. 36
Concessione abilitante
1. Il provvedimento di concessione abilitante alla cattura di specie selvatiche indica:
a) il destinatario della concessione;
b) i nominativi degli operatori abilitati diversi dal concessionario, in possesso dei necessari requisiti professionali;
c) le caratteristiche degli strumenti di cattura, le loro modalità di collocazione e d' uso, nonchè le località ed i terreni nei quali debbono essere situati;
d) le specie e le quantità massime faunistiche oggetto di cattura;
e) le prescrizioni concernenti le cessioni agli utilizzatori.
Art. 37
Detenzione e commercio della fauna selvatica
1. E' sempre vietato detenere fauna selvatica viva o morta anche se imbalsamata, fatta eccezione per i casi di legittimo possesso previsti dalla legge.
2. La Provincia è delegata a provvedere in ordine alle autorizzazioni all'allevamento, alla detenzione e al commercio di fauna selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale, ai sensi dell'art. 19 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno e successive modifiche e integrazioni.
3. La cessione per scopi di vendita e di commercio della fauna selvatica viva o morta nei casi ammessi dalla legge comporta l'obbligo per il cedente di rilasciare all'acquirente apposito attestato sulla legittima provenienza degli animali.
4. Chiunque commerci o rivenda fauna selvatica viva o morta, nei casi ammessi dalla presente legge, ha l'obbligo di tenere un registro vidimato dal Comune competente per l'annotazione del carico e dello scarico dei capi di selvaggina commerciati o utilizzati.
5. E' fatta comunque salva la facoltà di detenere, senza alcuna autorizzazione, le specie esotiche per conservarle in cattività, per scopi amatoriali od ornamentali.
Art. 38
Della civetta e del falco pellegrino
1. Sono vietati la cattura, la detenzione e l'uso della civetta (Athene noctua) a scopi di zimbello per qualunque tipo di caccia, ivi compresa la caccia agli alaudidi, nonchè la cattura, la detenzione e l'uso per qualunque tipo di caccia del falco pellegrino (Falco peregrinus) anche riprodotto o allevato in cattività.
Art. 39
Vendita di fauna selvatica nelle fiere tradizionali
1. E' in ogni caso vietata la vendita di uccelli da richiamo o da zimbello, per uso venatorio, nelle tradizionali fiere.

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