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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1987, n. 20

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO NELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATIVA E PER L'ESERCIZIO CONTROLLATO DELLA CACCIA. NORME DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE STATALE 27 DICEMBRE 1977, N. 968. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 16 AGOSTO 1978, N. 31, 17 AGOSTO 1978, N. 33, 6 MARZO 1980, N. 14 E LORO SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 maggio 1987

Capo IV
Organizzazione del territorio per la gestione sociale della caccia
Art. 40
Territori per la gestione sociale della caccia - TGSC
1. Sono territori per la gestione sociale della caccia le zone in cui le categorie territorialmente interessate partecipano alla gestione dell'ambiente faunistico - venatorio. Tali zone hanno una estensione di norma non inferiore a 2.000 ha e non superiore a 6.000.
2. La Provincia, su richiesta degli Enti locali interessati o di organizzazioni professionali agricole o di associazioni venatorie riconosciute operanti nel territorio, sentita la Consulta provinciale, istituisce tali zone ai sensi del precedente art. 2.
3. La deliberazione che determina il perimetro del TGSC è notificata ai proprietari o conduttori dei fondi e pubblicata nelle forme consuete, nonchè mediante manifesto da affiggere per almeno sessanta giorni nel capoluogo dei Comuni territorialmente interessati e loro frazioni, e da inviare alle sedi delle associazioni agricole.
4. In caso di proposta da parte di associazioni venatorie riconosciute, è richiesto il consenso scritto degli Enti locali interessati; è comunque sempre richiesto il consenso dei conduttori o proprietari agricoli aventi la disponibilità di almeno l'80% delle aree interessate. Il consenso si considera validamente accordato quando i dissensi, manifestati entro il termine previsto dal terzo comma, non superano il 20%.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, in quanto applicabili, devono essere osservate anche in caso di modifica o di revoca del TGSC.
6. I territori per la gestione sociale non possono essere complessivamente superiori alla percentuale massima prevista dall'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno e successive modifiche e integrazioni.
7. Tali zone sono istituite per una durata non superiore ad anni cinque, e alla scadenza possono essere rinnovate anche per periodi inferiori.
8. Tali zone sono istituite o modificate almeno novanta giorni prima dell'inizio della stagione venatoria.
9. L'attività venatoria è consentita solo ai cacciatori che siano titolari del tesserino di accesso.
Art. 41
Delimitazione dei territori per la gestione sociale della caccia
1. L'ambito territoriale del TGSC viene segnalato a cura dell'organismo di gestione con tabelle di colore arancione recanti la scritta: " Territorio per la gestione sociale della caccia - Autorizzazione ai sensi di legge - Divieto di caccia ai non autorizzati ". Le tabelle sono esenti da tasse e sopratasse regionali.
2. Qualora il TGSC sia delimitato da un corso d' acqua che non costituisca confine con un ambito protetto, il tabellamento deve consentire l'abbeverata della fauna selvatica.
3. I territori debbono essere delimitati su corsi d' acqua od importanti opere come strade, canali e ferrovie, per facilitare ai cacciatori l'individuazione dei confini e rendere agevole la vigilanza.
Art. 42
Finalità
1. La gestione sociale della caccia assicura:
a) una presenza venatoria programmata in relazione alle caratteristiche ambientali, faunistiche e colturali del territorio, nonchè la stabilità del rapporto del cacciatore col proprio territorio di caccia;
b) aree di rispetto e ripopolamenti, secondo la carta delle vocazioni faunistiche e rapportati alle condizioni dell' ambiente e dell'ordinamento colturale;
c) prelievo venatorio commisurato nelle entità e nelle modalità alle esigenze di conservazione delle specie oggetto di caccia;
d) informazione ed educazione delle categorie interessate;
e) la vigilanza venatoria e la tutela delle colture agricole rispondenti alle esigenze territoriali;
f) forme speciali di caccia, aperte a tutti gli aderenti a parità di condizioni, nei territori istituiti nei terreni umidi e nelle località interessate al passo delle principali specie migratrici.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, autorizza gli organismi dei TGSC ad esigere un contributo finanziario a copertura delle spese di gestione.
3. La gestione economica dei TGSC assicura il pareggio dei bilanci e deve essere rapportata al perseguimento equilibrato delle finalità di cui al primo comma.
4. I danni provocati alle produzioni agricole nei TGSC dall'esercizio venatorio e dalla fauna selvatica cacciabile ad esclusione di quelli provocati da cinghiali e fauna protetta sono a carico delle rispettive gestioni.
5. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione emana direttive vincolanti per il perseguimento delle finalità di cui alle lettere a) e c) del primo comma del presente articolo sulla base dei parametri individuati dal Comitato tecnico venatorio regionale di cui all'art. 3.
Art. 43
Organi di gestione e coordinato
1. Per la gestione e il coordinamento dei territori di cui all'art. 40 sono istituiti:
a) un Comitato territoriale di gestione per ciascuna zona;
b) un Comitato di coordinamento per ciascuna provincia;
c) il Comitato di coordinamento regionale.
Art. 44
Comitato territoriale di gestione
1. Il Comitato territoriale di gestione è composto da:
a) da quattro a sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole territorialmente interessate;
b) da quattro a sei rappresentanti delle associazioni venatorie territorialmente interessate;
c) da quattro a sei esperti, designati dagli enti locali territorialmente interessati;
d) due rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche territorialmente interessate.
2. I rappresentanti di cui alle lettere a), b) e c) sono presenti nel Comitato di gestione in misura paritetica. I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) sono designati da associazioni effettivamente operanti nel territorio a gestione sociale, e sono scelti fra persone residenti in un Comune territorialmente interessato. Le rispettive delegazioni sono formate in base al principio della rappresentatività.
3. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta provinciale su designazione degli enti ed organizzazioni interessati entro trenta giorni dalla richiesta. Il Comitato nomina a maggioranza nel proprio seno il Presidente ed è validamente costituito quando sono stati nominati i rappresentanti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo.
4. L'attività di gestione si svolge sulla base di un programma annuale proposto dal Comitato territoriale d' intesa con il Comitato di coordinamento provinciale territorialmente competente e approvato dalla Giunta provinciale.
5. Il programma di gestione ha per oggetto l'attività di qualificazione faunistica, le immissioni di selvaggina, le modalità di accesso, l'attività venatoria, la prevenzione e il risarcimento dei danni alle colture agricole.
6. In particolare il programma definisce, secondo lo schema di programma tipo di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 48:
a) i rapporti di equilibrio tra le popolazioni di selvaggina presente e immessa in base ai quali determinare il prelievo venatorio;
b) l'individuazione del numero dei cacciatori ammessi all' esercizio tra cacciatori residenti nel territorio di gestione sociale e cacciatori non residenti;
c) le strutture venatorie adeguate alla produzione, all' allevamento e all'adattamento in libertà della selvaggina.
Art. 45
Coordinamento provinciale dei TGSC
1. L'indirizzo e il coordinamento delle attività dei Comitati territoriali di gestione compresi nella stessa provincia, sono assicurati dal Comitato di coordinamento provinciale.
2. Il Comitato è nominato entro trenta giorni dalla data indicata nella richiesta delle designazioni dal Presidente della Provincia ed è composto:
a) dal Presidente di ciascun Comitato territoriale di gestione, o da un suo delegato;
b) da nove rappresentanti delle Associazioni venatorie riconosciute presenti nella provincia designati in rapporto agli aderenti ai TGSC, assicurando la presenza delle associazioni minoritarie;
c) da nove rappresentanti designati dalle organizzazioni agricole riconosciute presenti nella provincia;
d) da nove rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche operanti nell'ambito provinciale;
e) da tre esperti in materia faunistico - venatoria designati dal Consiglio provinciale con voto limitato a due.
Art. 46
Compiti del Comitato provinciale di coordinamento
1. Oltre alle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui al primo comma dell'art. 45, spetta al Comitato provinciale:
a) formulare pareri obbligatori sul programma di gestione dei Comitati territoriali di cui all'art. 44 con particolare riferimento agli aspetti di cui al sesto comma del medesimo articolo;
b) predisporre il bilancio preventivo sulla base delle proposte dei Comitati territoriali e delle proprie esigenze;
c) predisporre il conto consuntivo sulla base delle spese sostenute;
d) promuovere l'informazione e l'educazione agro - faunistico - venatoria d'intesa con le associazioni venatorie, le organizzazioni professionali agricole, le associazioni naturalistiche, il mondo della ricerca scientifica e della scuola.
2. I pareri sui programmi territoriali di gestione, i bilanci preventivi e i conti consuntivi sono trasmessi alla Provincia e al Comitato di coordinamento regionale.
3. I conti consuntivi sono corredati dai verbali delle assemblee che le riguardano e dalla relazione dei sindaci revisori.
Art. 47
Coordinamento regionale dei TGSC
1. Il coordinamento delle attività relative alla gestione sociale nell'ambito regionale è assicurato dal Comitato di coordinamento regionale.
2. Detto Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale trascorsi sessanta giorni dalla data indicata nella richiesta delle designazioni ed è costituito:
a) dal Presidente di ogni Comitato di coordinamento provinciale o da un suo delegato;
b) da nove rappresentanti designati dall'UNAVI garantendo la presenza di tutte le associazioni;
c) da nove rappresentanti fra quelli designati da ciascuna delle associazioni dei proprietari o conduttori dei fondi operanti nel territorio regionale;
d) da nove rappresentanti fra i designati dalle associazioni naturalistiche identificate in base agli articoli 12 e 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno, operanti nel territorio regionale;
e) da tre esperti nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
f) da tre esperti in materie agro - faunistico - venatorie designati dalla Commissione amministratrice dell'ARIS.
3. Il Presidente del Comitato di coordinamento regionale è eletto a maggioranza dei suoi componenti nominati. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei membri nominati.
4. Il Comitato può nominare un ufficio di presidenza con compiti esecutivi.
5. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di uno dei Comitati di coordinamento provinciali o di tre componenti o del Presidente della Regione.
Art. 48
Compiti del Comitato di coordinamento regionale
1. Oltre alle funzioni di coordinamento di cui al primo comma dell'art. 47, spetta al Comitato di coordinamento regionale:
a) formulare uno schema di programma tipo per la gestione territoriale con particolare riferimento all'individuazione di criteri idonei a stabilire:
1) i rapporti di equilibrio tra popolazioni di selvaggina presente e selvaggina immessa sulla base del quale determinare il prelievo venatorio;
2) il numero di cacciatori ammessi all'esercizio venatorio, nonchè la proporzione tra cacciatori residenti e non residenti;
3) le modalità di rapporto tra territori a gestione sociale appartenenti a Province di diversa densità venatoria;
b) stabilire le modalità di esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nei territori a gestione sociale, nei limiti previsti dal calendario venatorio regionale;
c) predisporre ed approvare i propri bilanci preventivo e consuntivo;
d) stabilire i criteri di uniformità per il trattamento economico di tutto il personale dipendente dagli organismi della gestione sociale della caccia;
e) rilasciare entro il 30 aprile di ogni anno alla Regione una relazione sull'andamento della stagione venatoria e sul funzionamento dei Comitati di coordinamento provinciali;
g) promuovere la formazione, l'informazione e la ricerca in materia agro - faunistico - venatorio - ambientale;
h) programmare interventi per la valorizzazione ambientale anche in funzione della conservazione delle specie non cacciabili;
i) nominare inoltre il proprio rappresentante nella Consulta regionale prevista all'art. 19.
2. Il Comitato di coordinamento regionale provvede all' assegnazione dei fondi ai singoli comitati di territorio in relazione al numero degli aderenti, trattenendo il 20 per i comitati di coordinamento provinciali e il 10% per le spese connesse al proprio funzionamento. Eventuali avanzi di bilancio dei Comitati provinciali e regionale devono essere ripartiti fra tutti i Comitati territoriali di gestione in proporzione al numero degli aderenti.
Art. 49
Collegi territoriali dei sindaci revisori
1. I Presidenti delle Province nominano il Collegio dei sindaci revisori dei Comitati territoriali di gestione, su proposta del Comitato stesso, con il compito di controllare la regolarità della gestione amministrativa e contabile dei rispettivi Comitati territoriali di gestione.
2. Il Collegio è costituito da tre componenti effetivi, uno designato dalle associazioni venatorie, uno designato dalle organizzazioni professionali agricole, uno designato dalla Provincia con compiti di Presidenti. La Provincia designa inoltre due supplenti di cui uno su proposta delle associazioni naturalistiche.
3. Ai sindaci revisori vengono corrisposti da parte dei TGSC provinciali i compensi e i rimborsi previsti dalla LR 15 dicembre 1977, n. 49 e dalla LR 18 marzo 1985, n. 8 " Modificazioni alle Leggi regionali n. 49 del 15 dicembre 1977 e n. 23 del 21 agosto 1981, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali" e successive modifiche e integrazioni.
4. I sindaci revisori assistono alle riunioni dei rispettivi Comitati territoriali.
Art. 50
Collegi provinciali dei sindaci revisori
1. I Presidenti delle Province nominano il Collegio dei sindaci revisori con il compito di controllare la regolarità della gestione amministrativa e contabile dei Comitati di coordinamento provinciali dei TGSC.
2. Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi, uno designato dalle associazioni venatorie, uno designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalla Provincia con compiti di Presidente. La Provincia designa altresì due supplenti, di cui uno su proposta delle associazioni naturalistiche.
3. Ai sindaci revisori vengono corrisposti da parte dei TGSC provinciali i compensi e i rimborsi previsti dalla LR 15 dicembre 1977, n. 49 e dalla LR 18 marzo 1985, n. " Modificazioni alle Leggi regionali n. 49 del 15 dicembre 1977 e n. 23 del 21 agosto 1981, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali" e successive modifiche e integrazioni.
4. I sindaci revisori assistono alle riunioni dei Comitati di coordinamento.
Art. 51
Collegio regionale dei sindaci revisori
1. Il Presidente della Regione nomina il Collegio dei sindaci revisori con il compito di controllare la regolarità della gestione amministrativa e contabile dei Comitati di coordinamento regionale.
2. Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi: uno designato dalle associazioni venatorie, uno designato dalle organizzazioni professionali agricole e uno designato dalla Giunta regionale con compiti di Presidente. La Giunta regionale designa altresì due supplenti, di cui uno su proposta delle associazioni naturalistiche.
3. Ai sindaci revisori vengono corrisposti da parte del Comitato di coordinamento regionale dei TGSC i compensi e i rimborsi previsti dalla LR 15 dicembre 1977, n 49 e dalla LR 18 marzo 1985, n. 8 " Modificazioni alle Leggi regionali n. 49 del 15 dicembre 1977 e n. 23 del 21 agosto 1981, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali" e successive modifiche e integrazioni.
4. I sindaci revisori assistono alle riunioni del Comitato di coordinamento regionale.
Art. 52
Validità delle decisioni dei Comitati regionali e provinciali di coordinamento e territoriali di gestione
1. Per la validità delle decisioni del Comitato di coordinamento regionale e dei Comitati provinciali di coordinamento e territoriali di gestione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Comitato che delibera a maggioranza. Delle decisioni viene tenuta nota in apposito registro preventivamente firmato dai sindaci revisori.
2. Le decisioni divengono esecutive trascorsi cinque giorni dalla data della seduta.
3. Entro tale termine un terzo dei nominati, quando ritenga che la decisione assunta sia contraria alla legislazione vigente o ai vincoli del programma regionale, provinciale e territoriale, può richiedere, motivando, che tale decisione sia sottoposta all'approvazione dell'organo competente che deve inderogabilmente provvedere entro il decimo giorno dal ricevimento della richiesta. Nella mora la decisione è sospesa.
Art. 53
Accesso dei cacciatori residenti in Emilia - Romagna
1. Il cacciatore ha facoltà di esercizio venatorio nel territorio a gestione sociale di residenza ed in uno altro per tutto il periodo di caccia alla selvaggina stanziale.
2. In tale periodo il cacciatore, per esercitare la caccia nel territorio di gestione sociale diverso da quello di residenza, si munisce, entro la data annualmente fissata dal Comitato di coordinamento regionale, dell'autorizzazione rilasciata a richiesta e gratuitamente dal Comitato di coordinamento provinciale di residenza.
3. Il numero delle autorizzazioni di cui al comma precedente è individuato per ciascun territorio a gestione sociale dal Comitato di coordinamento provinciale, ed è pari alla differenza fra il numero dei posti complessivamente disponibili per ciascun territorio e il numero dei cacciatori residenti che nella precedente annata venatoria hanno aderito alla gestione sociale.
4. Fino all'emanazione delle direttive di cui al quinto comma dell'art. 42, la quantità dei posti disponibili si ottiene applicando il parametro di un cacciatore ogni 5 ha di superficie del territorio a gestione sociale, salvo altra determinazione adottata dai Consigli provinciali territorialmente competenti. Il Comitato di coordinamento regionale provvede a ripartire le autorizzazioni disponibili tenendo prioritariamente conto delle richieste dei Comitati provinciali nel territorio dei quali nella precedente annata venatoria ogni cacciatore ha avuto a disposizione una superficie media inferiore ai 5 ha.
5. Dopo la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale il cacciatore ha facoltà di esercizio venatorio in tutti i territori a gestione sociale.
6. Nel periodo di cui al primo comma del presente articolo, coloro che intendono esercitare la caccia fuori dai territori a gestione sociale prescelti sono autorizzati a farlo solo da appostamento. Nelle risaie, lungo le rive dei corsi l'acqua e nelle zone umide comprese all'interno dei TGSC e appositamente indicati dalle Province, la caccia alla selvaggina migratoria può essere consentita anche in forma vagante a chiunque sia in possesso del tesserino di accesso.
7. Nella caccia da appostamento è fatto obbligo di usare i capanni artificiali. L'utilizzo di materiali esistenti sul posto è consentito solo con il consenso del conduttore del fondo. I bossoli delle cartucce sparate debbono essere raccolti e portati via.
8. I Comitati territoriali di gestione, acquisito il parere scritto del Comitato di coordinamento provinciale competente per territorio e del Comitato di coordinamento regionale, possono proporre all'Amministrazione provinciale l'adozione di un parametro diverso a quello precedentemente indicato di un cacciatore ogni 5 ha. Anche in questo caso deve comunque essere garantita una quota di posti disponibili per cacciatori non residenti.
9. Il Comitato di coordinamento regionale, al fine di migliorare le condizioni di esercizio venatorio, promuove intese con gli altri Comitati di coordinamento provinciali e con i Comitati territoriali al fine di realizzare una equilibrata distribuzione dei cacciatori non residenti.
10. La scelte del cacciatore viene annotata sul tesserino di accesso.
11. Le norme del presente articolo restano in vigore sino all'emanazione delle disposizioni regolamentari per l'attuazione della presente legge. E' abrogato l'art. 10 del Regolamento regionale 26 luglio 1984, n. 41.
Art. 54
Cacce speciali nel TGSC e modalità delle medesime
1. I Comitati di coordinamento provinciali, d' intesa con i Comitati di gestione territorialmente interessati, promuovono forme di caccia speciali di cui alla lettera f) dell'art.42. Tali cacce sono gratuite ed aperte a tutti i cacciatori in possesso del tesserino di accesso a parità di condizioni, salvo il rimborso delle spese di organizzazione sostenute dal Comitato di gestione territorialmente interessato.
2. I Comitati di coordinamento provinciali dei TGSC territorialmente interessati predispongono le modalità di esercizio.
3. Dette modalità devono riguardare:
a) la superficie e le caratteristiche dei terreni che vengono vincolati;
b) il periodo di esercizio venatorio;
c) il numero dei cacciatori da ammettere, garantendo comunque la presenza di almeno il 60% di cacciatori non residenti nei comuni dove è ubicata la zona, e di questi almeno la metà residenti fuori provincia;
d) l'ammissione mediante prenotazione eventuale o sorteggio tra i prenotati;
e) il metodo di consegna dei permessi e il rimborso spese dovuto per ogni giornata di caccia;
f) il numero delle giornate di caccia concesse ad ogni cacciatore nei limiti previsti dal calendario venatorio regiornale;
g) le forme di caccia vagante o da appostamento;
h) le modalità di assegnazione degli apprestamenti fissi.
4. Le modalità di esercizio vengono approvate dal Comitato di coordinamento regionale dei TGSC e divengono operanti dopo la ratifica della Giunta regionale.
5. L'autorizzazione di appostamento fisso per nuovi impianti o di rinnovo per quelli esistenti nei territorio di caccia speciale inclusi nei TGSC viene rilasciata dalla Provincia sentito il Comitato di coordinamento provinciale TGSC Il titolare, per accedere nell'appostamento, deve essere in possesso del tesserino di accesso.
6. Le località destinate alle forme di caccia speciale vengono delimitate da tabelle recanti la scritta: " Regione Emilia - Romagna - TGSC della Provincia di...... - Zona di caccia speciale - LR ...... ".
7. Qualora il calendario venatorio regionale consenta l'esercizio della caccia al cervo, daino, al muflone e al capriolo, nei TGSC potranno essere proposte forme di caccia per tali specie secondo le modalità del presente articolo.
8. Le norme del presente articolo restano in vigore sino all'emanazione delle disposizioni regolamentari per l'attuazione della presente legge. E' abrogato l'art. 11 del Regolamento regionale 26 luglio 1984, n. 41.

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