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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1987, n. 20

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO NELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATIVA E PER L'ESERCIZIO CONTROLLATO DELLA CACCIA. NORME DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE STATALE 27 DICEMBRE 1977, N. 968. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 16 AGOSTO 1978, N. 31, 17 AGOSTO 1978, N. 33, 6 MARZO 1980, N. 14 E LORO SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 maggio 1987

Titolo IV
DIVIETI E SANZIONI VIGILANZA PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ITTICA E DELL'AMBIENTE
Capo I
Divieti e sanzioni
Art. 60
Divieti di esercizio venatorio
1. Oltre ai divieti già previsti dalla Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno e dalle altre norme della presente legge, nel territorio della regione Emilia - Romagna è altresì vietato:
a) disturbare la fauna selvatica negli ambienti protetti, nelle aziende faunistico - venatorie e nei TGSC con modi e mezzi non giustificati o comunque tali da allontanarla o danneggiare la sosta e le riproduzione;
b) circolare lungo le strade pubbliche o private a mezzo di veicoli o a piedi con fucile carico e non contenuto nell' apposita custodia, fatta eccezione per le strade poderali ed interpoderali;
c) attraversare o circolare all'interno degli ambiti di cui al Titolo II, Capi I e II con mezzi idonei all'esercizio venatorio, fatta eccezione per i casi di attraversamento motivato, nel qual caso il fucile deve essere tenuto in busta chiusa e scarico, oppure fuori busta ma smontato e scarico;
d) accedere direttamente con mezzi motorizzati ai terreni di caccia, alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze delle strutture di lavoro agricolo, nonchè alle strade private di campagna non aperte al pubblico transito;
e) esercitare l'attività venatoria nei terreni o nelle zone soggetti a pasturazione artificiale per animali selvatici, nonchè nei 500 metri attorno, fino all'esaurimento delle pasture.
Art. 61
Sanzioni
1. Si applica la sanzione amministrativa prevista alla lett. c) dell'art. 31 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno nelle seguenti ipotesi:
a) caccia nelle località interdette per motivi turistici;
b) caccia in periodi, giornate ed orari non consentiti o per un numero di giornate superiori al consentito;
c) caccia da appostamento fisso senza autorizzazione;
d) addestramento dei cani in ambiti protetti;
e) caccia a meno di 150 metri dall'appostamento autorizzato;
f) caccia da appostamento fisso autorizzato senza il rispetto delle distanze e del numero dei cacciatori presenti;
g) caccia in valichi montani non ammessi all'esercizio venatorio;
h) caccia a meno di 150 metri da un altro appostamento temporaneo, quando in effettivo esercizio;
i) caccia da appostamento a meno di 100 metri dai confini degli ambiti protetti, delle aziende faunistico - venatorie, dei centri pubblici e privati di produzione e di allevamento di selvaggina, nonchè dalle zone di addestramento cani;
l) caccia nel raggio di 1000 metri di distanza dai valichi montani posti sopra i 600 metri slm;
m) caccia all'interno dei TGSC senza il possesso dell'apposito tesserino d' accesso;
n) caccia negli ambiti territoriali di protezione della fauna;
o) caccia nelle strutture a gestione privata dei non autorizzati;
p) caccia nelle zone di rifugio;
q) caccia nei fondi chiusi;
r) caccia nei terreni in attualità di coltivazione di cui all' art. 56;
s) caccia nei vigneti, nei frutteti e comunque negli impianti da frutto durante il periodo dei frutti pendenti;
t) caccia a meno di 150 metri dalle macchine operatrici in movimento;
u) caccia a meno di 100 metri da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro, serre ed impianti fissi di irrigazione.
2. Si applica la sanzione amministrativa prevista alla lettera e) dell'art. 31 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno nelle seguenti ipotesi:
a) uso di mezzi di caccia non consentiti;
b) esercizio venatorio alle specie non previste dall'art. 11 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno e dai DPCM previsti dallo stesso articolo;
c) uso dei bocconi avvelenati e dei mezzi non selettivi.
3. Si applica la sanzione amministrativa prevista alla lett. f) dell'art. 31 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno alle ipotesi di cattura di volatili nei casi non contemplati al Titolo III, Capo III.
4. Si applica la sanzione amministrativa prevista alla lett. g) dell'art. 31 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno alle ipotesi di esercizio venatorio senza l'apposito tesserino.
5. Si applica la sanzione amministrativa prevista alla lett. h) dell'art. 31 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno alle ipotesi di omissione delle prescritte annotaziomi sul tesserino regionale o di manomissione dello stesso.
6. Si applica la sanzione amministrativa prevista alla lett. n) dell'art. 31 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno nelle seguenti ipotesi:
a) mancato rispetto del limite di carniere giornaliero e stagionale;
b) percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi o temporanei senza l'appposita custodia e con fucile montato;
c) caccia da appostamento temporaneo con modificazione del terreno e preparazione di sito senza il consenso del proprietario o conduttore del terreno;
d) mancata rimozione dell'appostamento nonchè dei residui dell'attività venatoria al termine della giornata di caccia;
e) cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo o sorveglianza del possessore;
f) addestramento del cane senza la dovuta autorizzazione o nei periodi non consentiti;
g) mancato controllo sanitario della selvaggina;
h) mancata consegna ai competenti servizi veterinari dell' Unità sanitaria locale della selvaggina trovata morta o uccisa accidentalmente;
i) immissione di selvaggina in periodi e con modalità tali da arrecare danni alle colture agricole;
l) prelievo e detenzione di nidi, uova e piccoli nati di fauna selvatica per finalità non consentite;
m) mancata comunicazione della raccolta di uova e di piccoli nati di fauna all'autorità competente;
n) mancata consegna del tesserino di cui all'art. 25;
o) mancata denuncia della costituzione del fondo chiuso e mancato mantenimento delle tabelle.
7. Si applica altresì la sanzione amministrativa di cui alla lett. n) dell'art. 31 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno alle ipotesi di violazione della presente legge non previste dai commi precedenti; la stessa sanzione si applica alle violazioni dei regolamenti di gestione dei TGSC non specificatamente sanzionate dai regolamenti stessi; a tali sanzioni si aggiunge la rifusione del danno faunistico arrecato nella misura stabilita con apposito provvedimento della Giunta regionale.
Capo II
Vigilanza per la protezione della fauna selvatica ed ittica e dell'ambiente
Art. 62
Vigilanza venatoria ed ittica
1. La protezione della fauna selvatica e la repressione della caccia e delle pesca di frodo, la salvaguardia della flora e la tutela dell'ambiente sono delegate alle Province e sono assicurate dai dipendenti, preposti a tale funzione, della Provincia o della Regione. La Provincia può altresì avvalersi, nell'ambito del proprio coordinamento:
a) del personale preposto a tale funzione degli organismi dei territori per la gestione sociale della caccia;
b) del personale preposto a tale funzione delle aziende faunistico - venatorie;
c) delle guardie volontarie autorizzate ai sensi delle leggi di Pubblica sicurezza su richiesta delle associazioni nazionali riconosciute di appartenenza;
d) delle guardie giurate di cui all'art. 63.
2. I dipendenti delle Province e della Regione preposti alla vigilanza venatoria e ittica, ai quali sia riconosciuta la qualifica di " guardia giurata" ai termini delle norme di Pubblica sicurezza, assumono la qualifica di operatore faunistico ed hanno facoltà di operare in tutto il territorio dell'Emilia - Romagna. Essi esercitano i poteri previsti dagli articoli 27 e 28 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
3. Agli operatori faunistici sono vietate la caccia e la pesca nelle località in cui operano abitualmente. Tutti gli altri addetti alla vigilanza venatoria e ittica non possono esercitare la caccia e la pesca quando sono comandatati nell' esercizio delle loro funzioni.
Art. 63
Guardie giurate
1. La Provincia è delegata a richiedere all'autorità di Pubblica sicurezza la qualifica di guardia giuriata per i cittadini che, avendo i requisiti di legge, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti a prestare la loro opera volontariamente e gratuitamente per conto del suddetto ente per le funzioni di cui agli articoli 99 e 100 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, oppure per i servizi di competenza degli organismi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 61.
2. Le guardie giurate di cui al primo comma del presente articolo operano nell'ambito territoriale di competenza e nelle località adiacenti.
Art. 64
Formazione e aggiornamento professionale del personale di vigilanza
1. In conformità al disposto dell'art. 136 del TULPS il riconoscimento di guardia giurata a norma del primo comma dell'art. 27 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, per l'espletamento dei compiti di cui alle funzioni attribuite alla Regione con gli articoli 99 e 100 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, è subordinato al conseguimento di un attestato di idoneità tecnica a seguito di speciali corsi di addestramento.
2. I corsi di cui al primo comma del presente articolo sono promossi dalla Provincia con i programmi e le modalità indicati dalla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale. Per l'attuazione dei corsi la Provincia può provvedere direttamente oppure avvalersi dei centri di formazione professionale di cui alla LR 24 luglio 1979, n. 19 concernente riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni e successive modifiche e integrazioni.
3. L'attestato di idoneità tecnica viene rilasciato, previo esame, dalla Commissione di cui all'art. 23 istituita presso le Provincie, integrata con la presenza di un esperto designato dal Prefetto e di un esperto in materie ittiche.
4. La Regione promuove, altresì, l'aggiornamento e la qualificazione tecnica degli operatori che svolgono attività per rendere operanti le finalità previste dalla presente legge, secondo le modalità contenute nella legislazione regionale vigente in materia di formazione professionale.
Art. 65
Coordinamento dei servizi di vigilanza
1. Il Presidente della Provincia coordina l'attività di vigilanza ai sensi degli articoli 99 e 100 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e della presente legge svolta dagli organismi di gestione dei territori TGSC, dalle associazioni agricole, pescatorie, venatorie e naturalistiche, nonchè dalle stazioni del Corpo forestale dello Stato al fine di ottenere il più funzionale ed economico impiego degli addetti.
2. La Regione, con apposito regolamento, emana norme tendenti ad uniformare le funzioni ed i criteri organizzativi ritenuti più idonei per l'espletamento dei compiti inerenti all'attuazione della presente legge.

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