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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1987, n. 20

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO NELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATIVA E PER L'ESERCIZIO CONTROLLATO DELLA CACCIA. NORME DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE STATALE 27 DICEMBRE 1977, N. 968. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 16 AGOSTO 1978, N. 31, 17 AGOSTO 1978, N. 33, 6 MARZO 1980, N. 14 E LORO SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 maggio 1987

Capo I
Divieti e sanzioni
Art. 60
Divieti di esercizio venatorio
1. Oltre ai divieti già previsti dalla Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno e dalle altre norme della presente legge, nel territorio della regione Emilia - Romagna è altresì vietato:
a) disturbare la fauna selvatica negli ambienti protetti, nelle aziende faunistico - venatorie e nei TGSC con modi e mezzi non giustificati o comunque tali da allontanarla o danneggiare la sosta e le riproduzione;
b) circolare lungo le strade pubbliche o private a mezzo di veicoli o a piedi con fucile carico e non contenuto nell' apposita custodia, fatta eccezione per le strade poderali ed interpoderali;
c) attraversare o circolare all'interno degli ambiti di cui al Titolo II, Capi I e II con mezzi idonei all'esercizio venatorio, fatta eccezione per i casi di attraversamento motivato, nel qual caso il fucile deve essere tenuto in busta chiusa e scarico, oppure fuori busta ma smontato e scarico;
d) accedere direttamente con mezzi motorizzati ai terreni di caccia, alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze delle strutture di lavoro agricolo, nonchè alle strade private di campagna non aperte al pubblico transito;
e) esercitare l'attività venatoria nei terreni o nelle zone soggetti a pasturazione artificiale per animali selvatici, nonchè nei 500 metri attorno, fino all'esaurimento delle pasture.
Art. 61
Sanzioni
1. Si applica la sanzione amministrativa prevista alla lett. c) dell'art. 31 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno nelle seguenti ipotesi:
a) caccia nelle località interdette per motivi turistici;
b) caccia in periodi, giornate ed orari non consentiti o per un numero di giornate superiori al consentito;
c) caccia da appostamento fisso senza autorizzazione;
d) addestramento dei cani in ambiti protetti;
e) caccia a meno di 150 metri dall'appostamento autorizzato;
f) caccia da appostamento fisso autorizzato senza il rispetto delle distanze e del numero dei cacciatori presenti;
g) caccia in valichi montani non ammessi all'esercizio venatorio;
h) caccia a meno di 150 metri da un altro appostamento temporaneo, quando in effettivo esercizio;
i) caccia da appostamento a meno di 100 metri dai confini degli ambiti protetti, delle aziende faunistico - venatorie, dei centri pubblici e privati di produzione e di allevamento di selvaggina, nonchè dalle zone di addestramento cani;
l) caccia nel raggio di 1000 metri di distanza dai valichi montani posti sopra i 600 metri slm;
m) caccia all'interno dei TGSC senza il possesso dell'apposito tesserino d' accesso;
n) caccia negli ambiti territoriali di protezione della fauna;
o) caccia nelle strutture a gestione privata dei non autorizzati;
p) caccia nelle zone di rifugio;
q) caccia nei fondi chiusi;
r) caccia nei terreni in attualità di coltivazione di cui all' art. 56;
s) caccia nei vigneti, nei frutteti e comunque negli impianti da frutto durante il periodo dei frutti pendenti;
t) caccia a meno di 150 metri dalle macchine operatrici in movimento;
u) caccia a meno di 100 metri da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro, serre ed impianti fissi di irrigazione.
2. Si applica la sanzione amministrativa prevista alla lettera e) dell'art. 31 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno nelle seguenti ipotesi:
a) uso di mezzi di caccia non consentiti;
b) esercizio venatorio alle specie non previste dall'art. 11 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno e dai DPCM previsti dallo stesso articolo;
c) uso dei bocconi avvelenati e dei mezzi non selettivi.
3. Si applica la sanzione amministrativa prevista alla lett. f) dell'art. 31 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno alle ipotesi di cattura di volatili nei casi non contemplati al Titolo III, Capo III.
4. Si applica la sanzione amministrativa prevista alla lett. g) dell'art. 31 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno alle ipotesi di esercizio venatorio senza l'apposito tesserino.
5. Si applica la sanzione amministrativa prevista alla lett. h) dell'art. 31 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno alle ipotesi di omissione delle prescritte annotaziomi sul tesserino regionale o di manomissione dello stesso.
6. Si applica la sanzione amministrativa prevista alla lett. n) dell'art. 31 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno nelle seguenti ipotesi:
a) mancato rispetto del limite di carniere giornaliero e stagionale;
b) percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi o temporanei senza l'appposita custodia e con fucile montato;
c) caccia da appostamento temporaneo con modificazione del terreno e preparazione di sito senza il consenso del proprietario o conduttore del terreno;
d) mancata rimozione dell'appostamento nonchè dei residui dell'attività venatoria al termine della giornata di caccia;
e) cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo o sorveglianza del possessore;
f) addestramento del cane senza la dovuta autorizzazione o nei periodi non consentiti;
g) mancato controllo sanitario della selvaggina;
h) mancata consegna ai competenti servizi veterinari dell' Unità sanitaria locale della selvaggina trovata morta o uccisa accidentalmente;
i) immissione di selvaggina in periodi e con modalità tali da arrecare danni alle colture agricole;
l) prelievo e detenzione di nidi, uova e piccoli nati di fauna selvatica per finalità non consentite;
m) mancata comunicazione della raccolta di uova e di piccoli nati di fauna all'autorità competente;
n) mancata consegna del tesserino di cui all'art. 25;
o) mancata denuncia della costituzione del fondo chiuso e mancato mantenimento delle tabelle.
7. Si applica altresì la sanzione amministrativa di cui alla lett. n) dell'art. 31 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno alle ipotesi di violazione della presente legge non previste dai commi precedenti; la stessa sanzione si applica alle violazioni dei regolamenti di gestione dei TGSC non specificatamente sanzionate dai regolamenti stessi; a tali sanzioni si aggiunge la rifusione del danno faunistico arrecato nella misura stabilita con apposito provvedimento della Giunta regionale.

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