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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1987, n. 20

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO NELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATIVA E PER L'ESERCIZIO CONTROLLATO DELLA CACCIA. NORME DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE STATALE 27 DICEMBRE 1977, N. 968. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 16 AGOSTO 1978, N. 31, 17 AGOSTO 1978, N. 33, 6 MARZO 1980, N. 14 E LORO SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 maggio 1987

Capo II
Vigilanza per la protezione della fauna selvatica ed ittica e dell'ambiente
Art. 62
Vigilanza venatoria ed ittica
1. La protezione della fauna selvatica e la repressione della caccia e delle pesca di frodo, la salvaguardia della flora e la tutela dell'ambiente sono delegate alle Province e sono assicurate dai dipendenti, preposti a tale funzione, della Provincia o della Regione. La Provincia può altresì avvalersi, nell'ambito del proprio coordinamento:
a) del personale preposto a tale funzione degli organismi dei territori per la gestione sociale della caccia;
b) del personale preposto a tale funzione delle aziende faunistico - venatorie;
c) delle guardie volontarie autorizzate ai sensi delle leggi di Pubblica sicurezza su richiesta delle associazioni nazionali riconosciute di appartenenza;
d) delle guardie giurate di cui all'art. 63.
2. I dipendenti delle Province e della Regione preposti alla vigilanza venatoria e ittica, ai quali sia riconosciuta la qualifica di " guardia giurata" ai termini delle norme di Pubblica sicurezza, assumono la qualifica di operatore faunistico ed hanno facoltà di operare in tutto il territorio dell'Emilia - Romagna. Essi esercitano i poteri previsti dagli articoli 27 e 28 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
3. Agli operatori faunistici sono vietate la caccia e la pesca nelle località in cui operano abitualmente. Tutti gli altri addetti alla vigilanza venatoria e ittica non possono esercitare la caccia e la pesca quando sono comandatati nell' esercizio delle loro funzioni.
Art. 63
Guardie giurate
1. La Provincia è delegata a richiedere all'autorità di Pubblica sicurezza la qualifica di guardia giuriata per i cittadini che, avendo i requisiti di legge, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti a prestare la loro opera volontariamente e gratuitamente per conto del suddetto ente per le funzioni di cui agli articoli 99 e 100 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, oppure per i servizi di competenza degli organismi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 61.
2. Le guardie giurate di cui al primo comma del presente articolo operano nell'ambito territoriale di competenza e nelle località adiacenti.
Art. 64
Formazione e aggiornamento professionale del personale di vigilanza
1. In conformità al disposto dell'art. 136 del TULPS il riconoscimento di guardia giurata a norma del primo comma dell'art. 27 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, per l'espletamento dei compiti di cui alle funzioni attribuite alla Regione con gli articoli 99 e 100 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, è subordinato al conseguimento di un attestato di idoneità tecnica a seguito di speciali corsi di addestramento.
2. I corsi di cui al primo comma del presente articolo sono promossi dalla Provincia con i programmi e le modalità indicati dalla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale. Per l'attuazione dei corsi la Provincia può provvedere direttamente oppure avvalersi dei centri di formazione professionale di cui alla LR 24 luglio 1979, n. 19 concernente riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni e successive modifiche e integrazioni.
3. L'attestato di idoneità tecnica viene rilasciato, previo esame, dalla Commissione di cui all'art. 23 istituita presso le Provincie, integrata con la presenza di un esperto designato dal Prefetto e di un esperto in materie ittiche.
4. La Regione promuove, altresì, l'aggiornamento e la qualificazione tecnica degli operatori che svolgono attività per rendere operanti le finalità previste dalla presente legge, secondo le modalità contenute nella legislazione regionale vigente in materia di formazione professionale.
Art. 65
Coordinamento dei servizi di vigilanza
1. Il Presidente della Provincia coordina l'attività di vigilanza ai sensi degli articoli 99 e 100 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e della presente legge svolta dagli organismi di gestione dei territori TGSC, dalle associazioni agricole, pescatorie, venatorie e naturalistiche, nonchè dalle stazioni del Corpo forestale dello Stato al fine di ottenere il più funzionale ed economico impiego degli addetti.
2. La Regione, con apposito regolamento, emana norme tendenti ad uniformare le funzioni ed i criteri organizzativi ritenuti più idonei per l'espletamento dei compiti inerenti all'attuazione della presente legge.

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