Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1987, n. 20

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO NELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATIVA E PER L'ESERCIZIO CONTROLLATO DELLA CACCIA. NORME DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE STATALE 27 DICEMBRE 1977, N. 968. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 16 AGOSTO 1978, N. 31, 17 AGOSTO 1978, N. 33, 6 MARZO 1980, N. 14 E LORO SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 maggio 1987

Titolo V
DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 66
Disciplina del rapporto di delega
1. Per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge si osservano le disposizioni di cui al Titolo III della LR 27 febbraio 1984, n. 6 concernente norme sul riordino istituzionale.
Art. 67
Funzioni delegate al Circondario di Rimini
1. Il Circondario di Rimini esercita nel territorio di sua competenza le funzioni delegate con la presente legge, o comunque attribuite alle Province.
2. Tutti gli organismi che per effetto della presente legge risultano istituiti presso le Province si intendono istituiti anche presso il Circondario di Rimini. Tutte le previsioni della presente legge comunque concernenti l'ambito territoriale provinciale si intendono riferite distintamente al territorio del Circondario di Rimini nonchè al restante territorio della provincia di Forlì.
Art. 68
Durata in carica di organi, oganismi, collegi
1. Gli organi, gli organismi e i collegi con competenza riferita a tutto il territorio regionale istituiti con la presente legge durano in carica quanto il Consiglio regionale.
2. Gli organi, gli organismi e i collegi con competenza riferita all'ambito provinciale istituiti con la presente legge, nonchè quelli preposti alla gestione delle zone di cui alle lettere a), b) e g) del secondo comma dell'art. 2 durano in carica quanto il Consiglio della rispettiva Provincia.
3. Tutti gli organi, gli organismi e i collegi di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono prorogati fino a quando non divengano esecutivi i rispettivi provvedimenti di rinnovo, che devono comunque essere attuati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Le associazioni e gli altri organismi che a norma della presente legge hanno titolo per designare i componenti di organismi collegiali possono in ogni momento revocare la designazione. La revoca della designazione comporta la cessazione della carica da quando diviene esecutivo il provvedimento di nomina di chi succede nella carica stessa.
Art. 69
Potere sostitutorio
1. In caso di inerzia degli enti delegatari, la Giunta regionale deve invitare gli stessi a provvedere entro congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta stessa.
Art. 70
Ripartizione delle funzioni delegate
1. Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, i Consigli comunali e provinciali determinano la ripartizione delle funzioni delegate fra i propri organi.
2. Tale deliberazione dovrà essere tempestivamente cominicata alla Regione, che ne curerà la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Espandi Indice