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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1987, n. 20

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO NELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATIVA E PER L'ESERCIZIO CONTROLLATO DELLA CACCIA. NORME DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE STATALE 27 DICEMBRE 1977, N. 968. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 16 AGOSTO 1978, N. 31, 17 AGOSTO 1978, N. 33, 6 MARZO 1980, N. 14 E LORO SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 maggio 1987

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE NORME FINANZIARIE
Art. 71
Disposizione finale
1. La costituzione degli organi collegiali previsti dalle disposizioni della presente legge, ove la designazione di uno o più membri sia omessa e la omissione sia protratta oltre il termine di trenta giorni assegnato dal Presidente della Giunta regionale, della Giunta provinciale e delle altre autorità rispettivamente competenti, è validamente effettuata, con la nomina dei rappresentanti già designati. In tale ipotesi l'organo è composto, a tutti gli effetti, dal numero dei componenti corrispondente a quello dei membri nominati all'atto dell'insediamento.
Art. 72
Abrogazione di norme
1. Le Leggi regionali 16 agosto 1978, n. 31; 17 agosto 1978, n. 33 e 6 marzo 1980, n. 14 e successive modifiche e integrazioni sono abrogate.
2. I Regolamenti regionali 29 ottobre 1982, n. 48 e 26 luglio 1984, n. 41, restano in vigore, salvo quanto disposto dagli articoli 53 e 54, sino all'emanazione delle disposizioni regolamentari per l'attuazione della presente legge.
Art. 73
Proroga della validità dei vincoli venatori in atto
1. I vincoli in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge relativi alle zone di protezione della fauna, ai TGSC e alle aziende faunistico - venatorie, nonchè ogni altro vincolo territoriale istituito con le Leggi regionali 17 agosto 1978, n. 33 e 6 marzo 1980, n. 14 conservano la loro validità fino alla scadenza naturale e comunque fino a quando non divengano esecutivi i provvedimenti relativi ai corrispondenti vincoli, che saranno adottati a norma della presente legge.
Art. 74
Possesso di fauna alla data dell'entrata in vigore della legge
1. Chiunque all'entrata in vigore della presente legge detenga selvaggina, viva o morta, appartenente a specie non oggetto di caccia ai sensi dell'art. 11 e successive modificazioni della Legge 968/ 77 Sito esterno e delle leggi regionali, deve darne comunicazione alla Provincia di residenza che ne stabilisce l'utilizzazione.
2. La detenzione di animali imbalsamati appartenenti alle specie di cui al primo comma è consentita solo qualora gli esemplari risultino già denunciati oppure, quando trattisi di selvaggina proveniente dall'estero, risulti dal certificato doganale di importazione, dal certificato veterinario o da altro documento rilasciato nel luogo di abbattimento.
3. I cacciatori in possesso di uccelli impagliati ad uso richiamo da caccia, appartenenti a specia oggetto di caccia, non muniti del contrassegno di un tassidermista autorizzato, ne danno specifica denuncia, nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Provincia di residenza, in duplice copia. La Provincia provvede a restituire vistata, a prova dell'avvenuta denuncia, una delle copie.
4. Ogni altra forma di detenzione di animali protetti non oggetto di caccia comunque imbalsamati, o di " stampi" da richiamo per uso caccia, è da ritenersi illegittima e punibile ai sensi dell'art. 31 della Legge n. 968/ 77 Sito esterno.
Art. 75
Norma finanziaria
1. I piani annuali e poliennali di cui all'art. 1 stabiliscono i criteri e le modalità di finanziamento delle funzioni delegate alle Province ed ai Comuni in attuazione della presente legge, nonchè i criteri di riparto delle risorse disponibili fra i medesimi.
2. Con la legge di bilancio la Regione autorizza annualmente l'ammontare complessivo delle risorse da destinare al finaziamento delle attività di carattere continuativo e ricorrente. Detto ammontare comprenderà le spese dirette della Regione, le assegnazioni all'Azienda per il riequilibrio faunistico ed ittico del territorio dell'Emilia - Romagna - ARIS, e assegnazioni a favore delle Amministrazioni provinciali e quelle destinate ai Comuni per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge, nonchè le spese per il rimborso danni e per la tutela delle produzioni agricole e gli incentivi relativi. Le spese per impianti, attrezzature, opere ed investimenti in genere previste nei piani e programmi di cui all'art. 2 saranno autorizzate, anche con riferimento ad un arco temporale pluriennale, dalla legge finanziaria di cui all'art. 13/bis della LR 6 luglio 1977, n. 31 di contabilità regionale come modificata dalla LR 12 dicembre 1985, n. 29.
2.
3. Le spese per il funzionamento della Consulta regionale per la protezione della fauna ed i problemi venatori di cui all'art. 19 della presente legge sono previste per l' essercizio 1987 e saranno previste annualmente nel capitolo corrispondente dei futuri bilanci di previsione, per gli esercizi successivi.
4. Le amministrazioni provinciali sono tenute a rappresentare contabilmente sui propri bilanci le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge in modo da evidenziare le seguenti distinte partite di spesa:
a) spese di gestione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento;
b) spese per l'attrezzatura, gli impianti e le opere da realizzare nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento;
c) spese per la gestione dei centri pubblici di produzione di selvaggina;
d) spese per attrezzature, impianti ed opere nei centri pubblici di produzione di selvaggina;
e) spese per la Consulta provinciale per la protezione della fauna ed i problemi venatori e per la Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio;
f) spesa per la concessione di indennizzi a favore dei conduttori dei fondi a ristorno danni provocati dalla selvaggina;
g) spese per la gestione delle zone di osservazione faunistica.
5. Al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione sull'andamento della gestione e sul grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dai piani di settore di cui all' art. 2, anche ai fini di una loro più opportuna e conveniente riformulazione per il futuro, nei mesi di luglio di ciascun anno, le Amministrazioni provinciali sono tenute a presentare, nell'ambito del rapporto di collaborazione di cui all'art. 78 della LR 6 luglio 1977, n. 31, una relazione dettagliata alla Giunta regionale delle spese effettuate con riferimento alle singole destinazioni dianzi descritte, mettendo in evidenza i risultati della gestione e gli elementi conoscitivi necessari per definire il grado di efficienza ed efficacia conseguito, sulla base degli indici e parametri di rilevazione previsti a questo scopo dai piani regionali di settore.
6. A partire dall'esercizio finanziario 1987 le spese per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge saranno iscritte nel bilancio di previsione alla Sezione dipartimentale 6a - Settore 05 - Tempo libero, Programma 01, " Tutela della fauna selvatica ed esercizio controllato dell'attività venatoria (nuova formulazione)", Rubrica 01, avente medesima denominazione rispetto al programma, nei capitoli di spesa attualmente previsti alla Rubrica 1 " Interventi per la caccia e l'incremento della fauna selvatica."
7. Le spese per l'aggiornamento e la qualificazione tecnica degli operatori faunistici ed ittici sono annualmente autorizzate dalla legge di bilancio e collocate in apposito capitolo avente denominazione " Spese per l'organizzazione di corsi per l'aggiornamento e la qualificazione di operatori faunistici ed ittici e del settore agricolo", Rubrica 02. Altri interventi di formazione professionale del Programma 01 Formazione professionale.

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