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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1987, n. 21

SOLIDARIETA' ALLE FAMIGLIE DEI TREDICI OPERAI VITTIME DELLA SCIAGURA AVVENUTA SULLA NAVE " ELISABETTA MONTANARI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 25 maggio 1987

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Emilia - Romagna istituisce un fondo di salidarietà di Lire 325.000.000 (trecentoventicinquemilioni) a favore dei familiari delle vittime della sciagura avvenuta nel porto di Ravenna sulla nave " Elisabetta Montanari ". Su tale fondo la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere, a titolo di primo intervento, un contributo " una tantum" di uguale importo a ciascuna della famiglie delle vittime o dei conviventi a carico, ivi comprese quelle eventualmente residenti all'estero.
Art. 2
1. La Regione, nell'ambito dei programmi di assistenza, di cui alla lett. c) dell'art. 41 della LR 12 gennaio 1985, n. 2, finanzia altresì progetti di intervento realizzati dai Comuni competenti per residenza, destinati a far fronte ad esigenze assistenziali eventualmente sopravvenute ai familiari e conviventi già a carico delle vittime.
Art. 3
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1987, che verrà dotato dello stanziamento di Lire 325.000.000 (trecentoventicinquemilioni) mediante riduzione del Cap. 85100 " Fondo di riserva per le spese obbligatorie" dello stesso esercizio.
2. La Giunta regioanle è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1987 dopo l'entrata in vigore della presente legge e di quella di approvazione del bilancio per l'esercizio stesso, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 38 della LR 6 luglio 1977, n 31.
Art. 4
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 21 maggio 1987

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