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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 1987, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, n. 31, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1987 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 4 giugno 1987

Art. 1
Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 1987, un contributo di Lire 10.000.000 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia - Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro. (Cap. 02705)

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