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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 1987, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, n. 31, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1987 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 4 giugno 1987

Art. 10
Modifica dell'art. 3 della LR 4 aprile 1973 n. 20
1.
Dopo il 2o comma dell'art. 3 della L. R. 4 aprile 1973 n. 20, viene aggiunto il seguente comma:
" In alternativa ai benefici di cui ai commi precedenti può essere concesso il contributo in conto ammortamento mutui per l'intera spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione degli interventi previsti dal 1o comma del presente articolo, nella misura stabilita dagli artt. 9 e 16 della Legge 27 ottobre 1966 n. 910 Sito esterno. "
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