Espandi Indice

Documento Finanziario: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1987, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, n. 31, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1987 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 4 giugno 1987

Art. 11
Consolidamento delle passività onerose delle aziende agricole
1. Sui mutui destinati al consolidamento delle passività delle imprese agricole, previsti dall'art. 3 della Legge 8 novembre 1986 n. 752 Sito esterno, possono essere concessi contributi in conto interessi, determinati secondo le modalità di cui all'art. 43 della LR 20 aprile 1979 n. 10.
2. Detti mutui, della durata massima di quindici anni, sono parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento.

Espandi Indice