LEGGE REGIONALE 31 maggio 1987, n. 22
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, n. 31, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1987 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 4 giugno 1987
Art. 12
Concorso attualizzato su mutui agrari
1. Per i mutui agrari di miglioramento previsti da leggi regionali, il contributo in conto ammortamento può essere corrisposto in soluzione unica, scontando all'attualità le rate costanti posticipate del concorso regionale previsto.
2. L'attualizzazione delle rate va calcolata con riferimento al disposto di cui al 5o comma dell'articolo unico del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985.