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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 1987, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, n. 31, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1987 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 4 giugno 1987

Art. 18
Istituzione Funzionario delegato
1. Per la gestione della spesa relativa alle attività previste dall'art. 15 della LR 4 settembre 1981 n. 30 e affidate con apposita convenzione al Corpo forestale dello Stato, viene istituito il Funzionario delegato nella persona del responsabile regionale dello stesso Corpo forestale dello Stato a norma dell'art. 66 ultimo comma della LR 6 luglio 1977 n. 31.

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