LEGGE REGIONALE 31 maggio 1987, n. 22
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, n. 31, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1987 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 4 giugno 1987
Art. 20
Interventi nel settore delle opere pubbliche di bonifica finanziati con mezzi regionali
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad effettuare nell'esercizio 1987 i sottoelencati interventi di spesa nel settore delle opere pubbliche di bonifica, utilizzando mezzi propri:
a) Cap. 16350 - Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26 lett. d) LR 2 agosto 1984 n. 42)
Esercizio 1987: | Lire 1.150.000.000 |
b) Cap. 16400 - Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4 - 3o comma - Legge 25 maggio 1970 n. 364 ; articoli 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 )
Esercizio 1987: | Lire 280.070.000 |
c) Cap. 16450 - Contributi in capitale per la realizzazione del programma regionale di nuove opere di bonifica (RDL 3 dicembre 1933 n. 215)
Esercizio 1987: | Lire 200.000.000. |