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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 1987, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, n. 31, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1987 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 4 giugno 1987

Art. 21
Elettrificazione rurale
1. In attuazione dell'art. 10 della LR 1 luglio 1974 n. 24 le convenzioni stipulate a norma dell'art. 3 primo comma della stessa legge regionale dovranno essere adeguate alle disposizioni contenute nel provvedimento CIP n 42/ 86 del 30 luglio 1986.
3.
Il terzo comma dell'art. 3 della LR 1 luglio 1974 n 24 è sostituito dal seguente:
" La quota di contributo a carico della Regione per gli allacciamenti e per il potenziamento degli impianti elettrici esistenti, sarà pari al 50% della somma eccedente Lire 500.000 riferita ad ogni singolo utente, elevata al 55% nei territori classificati montani ai sensi della Legge 25 luglio 1952 n. 991 Sito esterno e successive modificazioni e integrazioni nonchè nei territori delimitati ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984 Sito esterno. "
Sito esterno Sito esterno Sito esterno
4. Per l'attuazione degli interventi di cui alla LR 1 luglio 1974 n. 24 è autorizzata la spesa di Lire 500.000.000 a carico del Cap. 16805 del bilancio regionale per l'esercizio 1987. Sito esterno
5. Le somme già ripartite e accreditate agli enti di cui all' art. 4 della Legge 1 luglio 1974 n. 24 Sito esterno e non impegnate alla data dell'1 settembre 1986 a fronte di specifici progetti, pari a Lire 1.220.400.000 sono introitate sul Cap. 04725 della parte Entrata del bilancio regionale per l'esercizio 1987, per essere destinate agli interventi previsti dalla LR 1 luglio 1974, n. 24.
6. Per il finanziamento degli interventi di cui alla LR 1 luglio 1974, n. 24 concessi con le modalità previste dall' art. 3, 3° comma della stessa legge, come modificato dal presente articolo, è autorizzata l'iscrizione della somma di Lire 1.220.400.000 a carico del Cap. 16800 del bilancio regionale per l'esercizio 1987. L'utilizzazione di tale stanziamento è subordinata all'effettivo recupero delle somme di cui al precedente comma.

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