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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 1987, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, n. 31, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1987 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 4 giugno 1987

Art. 22
Modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte a favore del " Progetto agricoltura di gruppo"
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 18 della LR 2 maggio 1985 n. 17, come modificate dall'art. 13 della LR 3 novembre 1986, n. 36, sono modificate nel seguente modo:
- limiti d'impegno: Lire 2.000.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1988 per la durata massima di 15 anni (Cap. 18540)
- contributi in conto interessi corrisposti in unica soluzione scontanto all'attualità le rate costanti posticipate: Lire 500.000.000 per l'esercizio 1987 (Cap. 18545).

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