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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 1987, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, n. 31, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1987 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 4 giugno 1987

Art. 23
Contributo all'ERSA - Ente regionale di sviluppo agricolo
1. E' autorizzato il rimborso all'ERSA fino ad un ammontare di Lire 4.000.000.000 del costo del personale dipendente dall'Ente medesimo messo a disposizione della Regione Emilia - Romagna per l'anno 1987 per lo svolgimento di funzioni proprie della Regione. L'erogazione viene disposta a norma dell'art. 14, 1o comma, della LR 24 aprile 1981 n. 11. (Cap. 18755)
2. E' autorizzata, per l'esercizio 1987, a favore dell'ERSA, un' assegnazione straordinaria di Lire 1.900.000.000 per l'espletamento di specifiche attività. (Cap. 18761)
3. E' autorizzata, per l'esercizio 1987, una assegnazione straordinaria di Lire 4.400.000.000 a favore dell'ERSA per il ripiano del disavanzo accertato negli esercizi precedenti. (Cap. 18780)

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