Espandi Indice

Documento Finanziario: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1987, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, n. 31, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1987 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 4 giugno 1987

Art. 27
Interventi a favore della metanizzazione in montagna - Concessione della garanzia fidejussoria
1. Per gli interventi di cui all'art. 6 della LR 3 novembre 1984 n. 46, programmati con deliberazione del Consiglio regionale n. 3366 del 26 marzo 1985, modificata e integrata con deliberazione del Consiglio n. 855 del 23/ 7/ 1986, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere la propria fidejussione per garantire il pagamento delle annualità dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a Comuni e loro Consorzi.
2. Nel caso in cui, allo scadere dei termini previsti dal 5o comma dell'art. 6 della LR 3 novembre 1984 n. 46, i Comuni e loro Consorzi non abbiano raggiunto un attivo di gestione sufficiente a garantire parzialmente o integralmente il pagamento delle annualità dei mutui, l'Amministrazione regionale effettuerà il pagamento delle stesse direttamente ed irrevocabilmente a favore della Cassa depositi e prestiti entro sessanta giorni dalla notifica dell'inadempienza e senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare nei modi consentiti dalle vigenti leggi, le azioni volte al recupero, dagli Enti inadempienti, delle somme pagate ai sensi del 2o comma del presente articolo.
4. Alle eventuali spese conseguenti alla gestione della garanzia fidejussoria si fa fronte con i fondi di cui al Cap 89340 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1987 e successivi aventi la seguente denominazione " Fondo di garanzia per far fronte agli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria regionale a Comuni e loro Consorzi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti per gli interventi di metanizzazione di cui all'rt. 6 della LR 3 novembre 1984 n. 46".
5. Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, nonchè dell'art. 12 della Legge 19 maggio 1976 n. 335 Sito esterno.

Espandi Indice